ESONERO CONTRIBUTIVO, INPS INTERVIENE
News del: 30/01/2015
L'INPS interviene con l'attesa circolare n.17/15 in materia di esonero contributivo 2015.
In particolare precisa che le assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, operate nel rispetto delle complessive condizioni di legge, fruiscono dell'esonero contributivo a prescindere dalla circostanza che costituiscano attuazione di un obbligo stabilito da norme di legge o di contratto collettivo di lavoro. Lo stesso vale per i casi di trasformazione di un rapporto di lavoro a termine in un rapporto a tempo indeterminato.
In sintesi:
- trattasi di un intervento generalizzato e pertanto non inquadrabile tra quelle disciplinate dall'art.107 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (aiuti concessi dallo Stato) - l'esonero non si applica alla pubblica amministrazione - l'esonero di applica a tutti i datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori (es. studi professionali) - esclusione per settore apprendistato, lavoro domestico, lavoro intermittente (presa di posizione INPS) - rientrano nelle tipologie incentivate (tempo indeterminato) anche il lavoro ripartito o job sharing, i dirigenti, i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con coop e i somministrati - l'esonero e' subordinato al rispetto della legge 92/12: diritto di precedenza, sospensioni di lavoro (CIGS E CIGD), relazione con datore precedente, Unilav in ritardo (perdita esonero periodo di ritardo) - presupposto fondamentale dell'esonero e' la creazione di nuova occupazione e promuovere la massima espansione del tempo indeterminato - l'esonero e' da attribuire a prescindere dalla circostanza che costituiscano attuazione di un obbligo di legge o di cc. Rientrano, quindi, le assunzioni di lavoratori con i quali nel corso dei 12 mesi precedenti, hanno avuto uno o piu' rapporti di lavoro a termine per un periodo complessivo di attivita' lavorativa superiore a 6 mesi. Ovviamente lo stesso vale per i casi di trasformazione di un rapporto di lavoro a termine in un rapporto a tempo indeterminato. Stesso dicasi per i datori acquirenti o affittuari di aziende o di ramo aziendale - vige l'obbligo del DURC e del rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti - l'esonero e' cumulabile con i seguenti incentivi: lavoratori disabili, per assunzione di giovani genitori, beneficiari Aspi, programma Garanzia giovani, giovani lavoratori agricoli - particolari calcoli vanno effettuati per la cumulabilita' dell'esonero con gli sgravi giovani entro 29 anni e per lavoratori iscritti in liste di mobilita' - e' previsto l'adeguamento della misura dell'esonero (8.060 euro) per i lavoratori part-ime e lavoro ripartito - e' previsto il riproporzionamento della somma mensile per rapporti instaurati i risolti nel corso del mese - la circolare prende in esame anche la soppressione dei benefici contributi previsti dalla legge 407/90. La soppressione vale solo per le assunzioni effettuate dall'1.1.2015.
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