MODALITA' DI COMUNICAZIONE DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE E DELLA RISOLUZIONE CONS
News del: 11/03/2016

Agli Spett.li Clienti

Oggetto: modalita' di comunicazione delle dimissioni volontarie e della risoluzione consensuale

Con la finalita' di evitare il fenomeno delle c.d. “dimissioni in bianco” e rendere inefficaci le dimissioni e le risoluzioni consensuali presentate con modalita' diverse da quelle previste dalle nuove disposizioni, il legislatore ha previsto, all'art. 26 D. Lgs. n. 151/2015, l'introduzione di una specifica e rigorosa procedura.

A partire, pertanto, dalle dimissioni comunicate dal 12 marzo 2016, tutti i lavoratori subordinati, con l'eccezione di alcune ipotesi, dovranno utilizzare la nuova procedura telematica disciplinata dal decreto del Ministero del lavoro per manifestare la propria volonta' di recedere dal rapporto di lavoro.

Va da se', quindi, che tutte le dimissioni pervenute sino all'11 marzo 2016 continueranno a seguire la gia' conosciuta procedura di convalida.

La nuova procedura non si applica:

a)      ai rapporti di lavoro domestico;

b)      ai recessi intervenuti nelle sedi c.d. “protette” (commissioni di certificazione, Direzione Territoriale del Lavoro, organismi sindacali e sedi individuate dalla contrattazione collettiva);

c)      al recesso durante il periodo di prova;

d)      nei casi di dimissioni o risoluzioni consensuali del rapporto presentate dalla lavoratrice nel periodo di gravidanza o dalla lavoratrice/lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino, che dovranno essere convalidate esclusivamente presso la Direzione del lavoro competente per territorio;

e)      ai rapporti di lavoro marittimo in quanto regolati dal Codice della Navigazione;

f)       ai rapporti di lavoro con la pubblica amministrazione.

Sotto il profilo operativo il lavoratore o la lavoratrice che intende rassegnare le proprie dimissioni o risolvere consensualmente il rapporto di lavoro dovra' compilare, con modalita' esclusivamente telematiche, un modulo messo a disposizione in apposita sezione (disponibile solo dal 12 marzo) “sistema informatico SMV” del sito www.lavoro.gov.it, secondo due distinte modalita':

1.    procedura diretta: in questa ipotesi il lavoratore deve essere in possesso del PIN INPS dispositivo e, dopo essersi registrato al sito www.cliclavoro.gov.it per la creazione di una propria utenza, potra' accedere al sito www.lavoro.gov.it per la compilazione e il successivo inoltro del modulo attestante la propria volonta' di dimettersi. Qualora non fosse provvisto di PIN INPS dispositivo, il lavoratore dovra', prima di procedere alle dimissioni e qualora non intenda avvalersi di un intermediario, inoltrare specifica richiesta per ottenerlo all'Istituto, accedendo al sito www.inps.it (https://serviziweb2.inps.it/RichiestaPin/jsp/menu.jsp).

 

2.    procedura assistita: in alternativa alla prima ipotesi il lavoratore potra' richiedere assistenza ad un intermediario abilitato. I soggetti abilitati sono:

a)    patronati;

b)    organizzazioni sindacali;

c)    enti bilaterali;

d)    commissioni di certificazione.

In questa ipotesi l'accesso alla procedura “sistema informatico SMV” viene effettuata dai predetti soggetti che avranno cura di accertare l'identita' del lavoratore.

Nella compilazione del modulo il lavoratore dovra' porre particolare attenzione al campo “data di decorrenza dimissioni/risoluzioni consensuali” tenendo conto dei termini di preavviso disciplinati dalla contrattazione collettiva applicata al rapporto di lavoro. 

E' opportuno ricordare che il lavoratore potra' revocare la decisione di dimettersi entro i 7 giorni dalla data di trasmissione utilizzando le predette modalita'.

Completata la compilazione, il modulo verra' inoltrato automaticamente, tramite il sistema informatico SMV, all'indirizzo di posta elettronica certificata del datore di lavoro ed alla Direzione territoriale competente. Una volta pervenuto il modulo compilato, le dimissioni potranno essere considerate valide e, entro i consueti cinque giorni successivi dalla data di cessazione, occorrera' procedere alla comunicazione da inoltrare ai competenti servizi per l'Impiego.

Rimane, quindi, necessario procedere a comunicare tempestivamente allo scrivente Studio la ricezione del predetto modulo onde consentire i successivi adempimenti previsti dalla vigente normativa.

Nel caso in cui il lavoratore dovesse utilizzare una modalita' non conforme a quanto riportato in precedenza, suggeriamo di sollecitare i lavoratori a perfezionare il recesso pena l'inefficacia dello stesso ed il rischio di dover procedere al licenziamento disciplinare con conseguenti oneri economici.

In ultimo, e' opportuno ricordare che la norma prevede un gravoso apparato sanzionatorio nel caso in cui si rilevi un'alterazione, da parte del datore di lavoro, del modulo attraverso il quale viene manifestata la volonta' del lavoratore.

In particolare, e' prevista, salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, una sanzione amministrativa pecuniaria che va da euro 5.000 a euro 30.000.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni eventuale richiesta di chiarimento.



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