SUI VOUCHER PARTENZA IN SALITA SCELTA FRA L'ITER PER L'INTERMITTENTE E QUELLO PR
News del: 13/10/2016 Parte in salita la nuova procedura di comunicazione introdotta dal Dlgs 185/16 per prevenire gli utilizzi abusivi e fraudolenti del lavoro accessorio. Secondo la nuova normativa, gli imprenditori (esclusi quelli agricoli, per i quali valgono regole in parte diverse) e i professionisti che utilizzano il lavoro accessorio dovranno inviare, almeno 60 minuti prima dell'inizio di ciascuna prestazione, un sms o un messaggio di posta elettronica alla sede territoriale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro. Dal giorno in cui la norma e' entrata in vigore (8 ottobre scorso), si e' aperto un problema pratico di grande rilevanza: non esistono indicazioni sulle modalita' concrete che dovranno essere utilizzate per adempiere al nuovo obbligo. La legge, infatti, stabilisce cosa va inserito nella comunicazione (dati anagrafici o codice fiscale del lavoratore, luogo, giorno e ora di inizio e di fine della prestazione), definisce lo strumento con il quale puo' essere fatta (email o sms), individua il destinatario dell'atto, ma non precisa un elemento essenziale: quali sono i recapiti da utilizzare per spedire la mail o il messaggio sms. Fino a quando il ministero del Lavoro non chiarira' questo punto, le imprese e gli operatori dovranno muoversi in una situazione di grande incertezza; per gestire questa fase si possono ipotizzare tre diverse soluzioni. La prima - piu' prudenziale per i committenti - sarebbe di inviare la comunicazione utilizzando gli stessi recapiti gia' esistenti per il lavoro intermittente. Tale strada e' suggerita dalla relazione di accompagnamento al Dlgs 185/16, la quale precisa che per la procedura di comunicazione si dovranno seguire le stesse modalita' applicative del lavoro intermittente (quindi, sms al numero 3399942256 o email all'indirizzo intermittenti@pec.lavoro.gov.it). Questa soluzione darebbe una ragionevole certezza circa l'inapplicabilita' di qualsiasi sanzione, in quanto sarebbe rispettato pienamente il nuovo obbligo legale. In alternativa, i committenti potrebbero continuare ad utilizzare la procedura vigente prima della riforma, che prevedeva una comunicazione telematica tramite un'apposita sezione sul sito Inps. Questa soluzione probabilmente non sarebbe del tutto rispondente alle nuove norme, che non includono la modalita' telematica tra le forme di adempimento dell'obbligo (tale modalita' potra' essere introdotta solo con un futuro Dm), anche se attesterebbe la buona fede del committente. Il Sole 24 Ore – G. Falasca – art. pag. 49 |