LAVORO INTERMITTENTE O A CHIAMATA, ALTERNATIVA AI VOUCHER
News del: 07/04/2017 Con il decreto legge n.25/17, pubblicato in GU il 17 marzo 2017, con entrata in vigore immediata, sono utilizzabili fino al 31 dicembre 2017 solo i voucher acquistati entro il 17 marzo 2017. Fondazione Studi e' intervenuta il 24 marzo 2017 con un approfondimento che esamina le possibili alternative al vuoto normativo prendendo in esame il contratto di somministrazione, le collaborazioni coordinate e continuative ed il lavoro intermittente, comparando i costi - su base mensile e su base oraria - di queste forme contrattuali con quelli derivanti dal contratto di lavoro accessorio per rilevare le differenze ed i vantaggi per il datore di lavoro ed il lavoratore. Una soluzione all'abrogazione dei voucher, quindi, potrebbe essere rappresentata dal lavoro a chiamata che pero' prevede limiti sia in fase di assunzione (eta' e qualifiche), sia per la durata del contratto (400 giorni).Vediamo i dettagli. Il lavoro intermittente o a chiamata e' un contratto che si puo' attivare qualora si presenti la necessita' di utilizzare un lavoratore per prestazioni con una frequenza non predeterminabile, permettendo al datore di lavoro di servirsi dell'attivita' del lavoratore, chiamandolo all'occorrenza. È richiesta la forma scritta del contratto (anche se solo ai fini della prova della sussistenza del contratto e non per la sua validita') indicando i contenuti previsti per legge, tra cui la durata a tempo determinato o indeterminato. Il contratto di lavoro intermittente puo' essere stipulato:
Qualora la prima ipotesi non sia attuata dalla contrattazione collettiva, le ipotesi di ricorso a questo tipo di contratto sono individuate da un apposito decreto ministeriale. Come confermato dall'Interpello n.10/16, e' ancora possibile riferirsi alle attivita' a carattere discontinuo della tabella allegata al R.D. n. 2657 del 1923, in relazione alla possibilita' di ricorrere a prestazioni di lavoro intermittenti. Il contratto di lavoro intermittente, come confermato anche dalla nuova disciplina raccolta nel Decreto Legislativo n.81/2015, e' ammesso per ciascun lavoratore e con il medesimo datore di lavoro per un periodo complessivamente non superiore alle 400 giornate nell'arco di tre anni solari, ad eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo. Nel caso in cui sia superato questo periodo, il rapporto di lavoro intermittente si trasforma in un rapporto a tempo pieno e indeterminato. La Circolare MLPS n.35/13 aveva gia' fornito le indicazioni operative riguardo al calcolo delle giornate. Come chiarito dal Ministero con interpello n.15/15, il lavoratore iscritto nella lista di mobilita' e assunto con contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato, senza obbligo di risposta alla chiamata, mantiene comunque l'iscrizione nella lista. Il datore di lavoro deve effettuare, oltre alla CO, una comunicazione amministrativa prima dell'inizio dello svolgimento della prestazione lavorativa svolta dal del medesimo lavoratore, o prima dell'inizio di piu' prestazioni di durata non superiore a 30 giorni svolte all'interno di una preventiva pianificazione. Le modalita' operative sono state definite dal Decreto Interministeriale del 27 marzo 2013 e dalla Circolare MLPS n.27/13. |