TEMPO DETERMINATO, ATTENZIONE AI DIVIETI
News del: 31/07/2017 Il contratto non scade se manca la valutazione rischi In caso di contratto a tempo determinato, il termine si ha come non apposto se il datore non ha rispettato l'obbligo di valutazione dei rischi previsto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro. Pertanto, il contratto, formalmente a tempo determinato, e', invece, da considerare a tempo indeterminato fin dall'inizio e il lavoratore, se lasciato a casa dopo lo spirare del termine, andra' riammesso al lavoro. Questo e' quanto deciso dal Tribunale di Udine con la sentenza 105/2017 (giudice Berardi). Il Tribunale ha anche chiarito che il dipendente ha diritto ad essere risarcito, in base all' articolo 32 comma 5, della legge 183/2010, con un' indennita' onnicomprensiva che copre il periodo tra la scadenza del termine e la sentenza che dichiara la conversione a tempo indeterminato del contratto. Il giudice ha constatato la mancata produzione in giudizio, da parte della cooperativa, del documento di valutazione dei rischi . Divieti DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2015, n. 81 art. 20 La normativa prevede che in alcuni casi sia vietata l'apposizione del termine ad un contratto di lavoro, al fine di prevenire l'utilizzazione abusiva di tale tipologia di assunzione e precisamente (art. 20, co. 1, D.Lgs. n. 81/2015):
In caso di violazione dei suddetti divieti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato (art. 20, co. 1, D.Lgs. n. 81/2015). |