L'invio telematico puo' avvenire mediante il servizio on line dedicato, accessibile dal 1 aprile dal sito dell'Istituto, mediante il PIN dispositivo, una identita' SPID (Sistema Pubblico di Identita' Digitale) almeno di Livello 2 o la Carta Nazionale dei Servizi; oppure con l'aiuto di un patronato o di un intermediario dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, anche senza il PIN.
Gli importi calcolati dall'Istituto saranno messi a disposizione del datore di lavoro, che potra' prenderne visione attraverso una specifica utility, disponibile dal 1 aprile all'interno del Cassetto previdenziale aziendale, con specifica indicazione del codice fiscale del lavoratore ed eventualmente di quello del richiedente, qualora i due soggetti non coincidano. Sulla base degli importi teorici calcolati dall'Istituto, il datore di lavoro dovra' calcolare l'importo effettivamente spettante al richiedente, in relazione alla tipologia di contratto sottoscritto e alla presenza/assenza del lavoratore nel periodo di riferimento. La somma corrisposta mensilmente non potra' comunque eccedere quella mensile indicata dall'Istituto. Il datore di lavoro eroghera' gli importi per la prestazione familiare con le consuete modalita', unitamente alla retribuzione mensile, e provvedera' al relativo conguaglio con le denunce mensili. Qualora il lavoratore abbia richiesto assegni arretrati, il datore di lavoro potra' effettuare il pagamento e conguagliare attraverso il sistema Uniemens esclusivamente gli assegni relativi ai periodi di paga durante i quali il lavoratore era alle sue dipendenze. Pertanto, le prestazioni familiari relative ad anni precedenti, per periodi lavorativi alle dipendenze di un datore di lavoro diverso da quello attuale, dovranno essere liquidate dal datore di lavoro presso cui il lavoratore prestava la propria attivita' lavorativa nel periodo richiesto.
L'Istituto precisa, inoltre, che le istanze presentate fino al 31 marzo 2019 in modalita' cartacea al proprio datore di lavoro, per il periodo compreso tra il 1 luglio 2018 e il 30 giugno 2019 o a valere sugli anni precedenti, non dovranno essere reiterate, ma saranno gestite dalle stesse aziende riceventi. Il datore di lavoro, infatti, dovra' calcolare l'importo dovuto secondo le modalita' sinora utilizzate sulla base delle dichiarazioni presenti nell'istanza, liquidare gli assegni ed effettuare il relativo conguaglio al piu' tardi in occasione della denuncia Uniemens relativa al mese di giugno 2019.