Ai sensi delle modifiche contenute nell'art. 3 del d.l. n. 124/2019, convertito nella l. n. 157/2019 – si riepiloga -, sono soggette all'obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui emerge il credito le compensazioni relative a imposte sostitutive, imposte sui redditi e addizionali, IRAP, IVA. Si precisa che il credito potra' essere compensato a partire dal decimo giorno successivo a quello di corretta presentazione all'Agenzia della dichiarazione o dell'istanza da cui emerge il credito stesso. Inoltre, visto l'esplicito riferimento ai “crediti maturati in qualita' di sostituto d'imposta”, aggiunto all'art. 37, comma 49-bis, del d.l. n. 223/2006, l'obbligo di utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate sussiste anche per la presentazione dei modelli F24 che espongono la compensazione dei crediti tipici dei sostituti d'imposta, finalizzati, ad esempio, al recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute, del “bonus 80 euro” e dei rimborsi da assistenza fiscale erogati ai dipendenti e pensionati. Al riguardo, si evidenzia infine che il modello F24 puo' essere presentato direttamente dal contribuente o dal sostituto d'imposta, utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online”, oppure avvalendosi di un intermediario abilitato, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322/1998