Consentita, invece, la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attivita' di confezionamento sia di trasporto. Aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie, cosi' come gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (anche quelle situate nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali e negli ospedali). Garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonche' l'attivita' del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi. In ordine alle attivita' produttive e alle attivita' professionali il decreto raccomanda alle imprese l'utilizzo del lavoro agile, che siano incentivati ferie e congedi retribuiti per i dipendenti, nonche' gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva, e che siano sospese le attivita' dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione. Alle aziende si chiede inoltre di assumere protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, l'adozione di strumenti di protezione individuale; oltre ad operazione di sanificazione dei luoghi di lavoro. Per le sole attivita' produttive si raccomanda altresi' che siano limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingentato l'accesso agli spazi comuni.
Negli Allegati 1 e 2 del DPCM vengono elencate le attivita' di vendita di generi alimentari e di prima necessita' e quelle inerenti i servizi alla persona a cui non si applicano le restrizioni.