MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL NUOVO REGIME DEI MINIMI E DEGLI EX MINIMI.
News del: 28/12/2011 Con due distinti Provvedimenti datati 22 dicembre 2011, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha dato attuazione al nuovo regime dei minimi di cui all’art. 27, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011, nonche' al regime contabile agevolato di cui al successivo comma 3 (c.d. regime degli “ex” minimi) che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2012. Di seguito si riportano alcuni dei principali chiarimenti forniti dall’amministrazione finanziaria: i contribuenti che utilizzeranno il nuovo regime dei minimi non dovranno essere assoggettati a ritenuta d’acconto. A tal fine, tuttavia, tali soggetti saranno tenuti a consegnare al sostituto d’imposta un documento che comprovi il regime adottato; il regime dei minimi puo' essere utilizzato, in linea generale, per la durata di 5 anni (anno di inizio attivita' ed i 4 successivi). Tuttavia, i soggetti con meno di 35 anni possono utilizzare il regime anche per un periodo superiore ai 5 anni, fino al compimento dei 35 anni d’eta'; anche coloro che hanno optato per il regime IVA ordinario o per quello delle nuove iniziative, possono accedere al regime dei nuovi minimi nel rispetto dei requisiti richiesti; ai fini IVA, i contribuenti minimi sono esonerati dalle comunicazioni delle operazioni rilevanti (c.d. “spesometro”) nonche' dei dati relativi alle operazioni con soggetti “Black List”. Restano tuttavia obbligati a richiedere l’inserimento nell’archivio VIES, se vogliono effettuare acquisti intracomunitari. |