Regolamenti aziendali e/o patti individuali possono spostare il termine di fruizione con conseguente spostamento anche dell'obbligo contributivo.
Le disposizioni di legge attribuiscono infatti alla contrattazione collettiva un ampio potere derogatorio, con riferimento anche all'obbligo di godimento infra-annuale delle prime due settimane di ferie (art. 10, comma 1, del D.Lgs. n. 66/2003) precisando che i contratti possono anche ridurre il limite delle due settimane per cui e' obbligatorio il godimento infra-annuale, purche' tale riduzione non vanifichi la funzione dell'istituto feriale, cioe' l'assolvimento del recupero delle energie psicofisiche e di cura delle relazioni affettive (art. 36 Costituzione), e sia occasionata da eccezionali esigenze di servizio o, comunque, da esigenze aziendali serie (Risp. Interpello Min. Lav. 18 ottobre 2006 prot. n. 25/I/0004908).
le scadenze da rispettare:
- 30 giugno 2012: termine del periodo di possibile godimento delle ferie del 2010, 18 mesi dalla scadenza dell'anno di maturazione delle ferie;
- 16 agosto 2012: pagamento dei contributi su ferie non godute nel 2010, possibile recupero dei contributi al momento del godimento effettivo;
- 31 dicembre 2012: fruizione di almeno 2 settimane dell'anno 2012, concordando il periodo fra le parti;
- dal 1.1.2013 al 30.6.2014 fruizione del secondo periodo di due settimane di ferie (eventualmente ancora non goduto nel 2012)concordando il periodo fra le parti;
Regime sanzionatorio
E' punito con una sanzione amministrativa da € 100,00 a 600,00 per ogni lavoratore, per ciascun periodo di riferimento di cui all'articolo 4, commi 3 o 4, a cui si riferisca la violazione, il datore che non rispetti le seguenti disposizioni: art. 18 bis, comma 3, D.Lgs. n. 66/2003, sostituito dall'art. 41, comma 8, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, conv. con modif. in L. 6 agosto 2008, n. 133, a decorrere dal 25 giugno 2008 Ferie , modif. dall'art. 7, co. 1, L. n. 183/2010, e punto 17 Circolare min. lavoro del 03 marzo 2005, n. 8). Se la violazione si riferisce a piu' di 5 lavoratori ovvero si e' verificata in almeno due anni, la sanzione amministrativa e' da € 400,00 a 1.500,00. Se la violazione si riferisce a piu' di 10 lavoratori ovvero si e' verificata in almeno quattro anni, la sanzione amministrativa e' da € 800,00 a 4.500,00.Sanzione amministrativa da 100,00 a 600,00 euro per ogni lavoratore e per ciascun periodo di violazione per il mancato rispetto di concessione di un periodo di ferie pari a 2 settimane nel corso dell'anno di maturazione.