Il decreto legislativo comunemente noto come "Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro", prevede un intervento organico all'interno dell'azienda che coinvolge tutti i soggetti del processo produttivo nel coordinamento della prevenzione: la legge 626 e’ incentrata essenzialmente sull'obbligo del datore di lavoro di portare a conoscenza dei propri dipendenti i rischi connessi alla prestazione lavorativa, "informare per prevenire e quindi ridurre al minimo i rischi".
Qualsiasi attivita’ che abbia del personale dipendente (aziende, studi professionali, negozi ecc.) ha l’obbligo di adeguarsi alla normativa sulla salute e sicurezza dei lavoratori.
La realizzazione in azienda di un sistema di sicurezza viene intesa come insieme di comportamenti da attuare per prevenire il verificarsi di incidenti o l'insorgere di malattie professionali.
La sicurezza richiede la produzione e la conservazione di documenti e dati necessari a codificare le prassi e metodologie aziendali ed a dimostrarne l'efficace applicazione. Tali documenti sono: la “Valutazione dei rischi” o l’”Autocertificazione”, i verbali di assemblea dei lavoratori ed i verbali di elezione del R.L.S. (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza), la registrazione dello svolgimento dei programmi di formazione e informazione dei lavoratori, le designazioni degli Addetti alle Emergenze, le procedure, sebbene non espressamente richieste, il registro infortuni, le pratiche autorizzative, le schede di sicurezza di prodotto ecc.
La nostra societa’ collabora attivamente con l’azienda al fine di elaborare questa documentazione che deve essere costantemente: valutata onde confermarne la validita’ ed applicabilita’, aggiornata per rispecchiare le effettive realta’ e necessita’ aziendali; conservata per potere dare evidenza, a fronte di richieste da parte dell’Organi di Vigilanza, dell’effettiva costante applicazione della norma.
SORVEGLIANZA SANITARIA
La Sorveglianza Sanitaria e’ solo una parte dell’attivita’ piu’ generale di prevenzione nei luoghi di lavoro e si effettua quando, nonostante siano adottate tutte le misure di prevenzione, si individui un rischio residuo; e’ quindi una forma di prevenzione secondaria che deve essere integrata dall’attivita’ di formazione ed informazione ai lavoratori e preceduta dalle attivita’ di prevenzione primaria.
La Sorveglianza Sanitaria consiste nella valutazione dell’idoneita’ specifica del lavoratore alla mansione lavorativa tramite l’accertamento delle condizioni di salute del lavoratore in funzione del rischio che il suo lavoro comporta. La valutazione comprende accertamenti preventivi (effettuati sia prima dell’assunzione che prima di un cambio di mansione) e periodici (effettuati a intervalli di tempo) e consistono in un esame clinico (visita medica) e in indagini diagnostiche. Tali accertamenti sono effettuati allo scopo di verificare l’assenza di controindicazioni alla mansione lavorativa a cui il soggetto e’ destinato, al fine di valutare l’idoneita’ del soggetto stesso. Il documento finale e’ il “Giudizio di idoneita’” che indica al datore di lavoro eventuali consigli e/o limitazioni al fine di non incorrere in infortuni sul lavoro o malattie professionali.
Per ogni lavoratore viene istituita, e periodicamente aggiornata, una cartella clinica dove sono annotate le condizioni psicofisiche di ogni lavoratore, compresi i risultati degli accertamenti strumentali e di laboratorio, nonche’ quelli specialistici.
La Sorveglianza Sanitaria non deve essere svolta solo perche’ prevista dalla normativa vigente, infatti, se ben condotta permette di:
• Stabilire con i lavoratori, attraverso il Medico Compente, un rapporto diretto fondamentale;
• Raccogliere informazioni dal punto di vista dei lavoratori, completando le conoscenze gia’ acquisite tramite lo studio dei cicli produttivi, i sopralluoghi e le valutazioni tecniche;
• Approfondire le conoscenze sull’organizzazione del lavoro configurando, anche attraverso il colloquio con il medico, una attivita’ di informazione/formazione;
• Evitare la manifestazione clinica eclatante di malattie, causate o meno dal lavoro, ma che con esso possono interferire, contenendo, nel contempo il fenomeno dell’assenteismo;
• Rafforzare il consenso globale dei lavoratori alle scelte aziendali;
• Garantire al lavoratore un controllo medico dal quale potrebbero emergere patologie, non causate dall’attivita’ lavorativa, ma non ancora note al paziente;
• Migliorare l’immagine aziendale.
Nella nostra societa’ operano risorse appartenenti a due famiglie professionali:
• Esperti di igiene industriale e medicina del lavoro;
• Esperti nell’area tecnica della sicurezza del lavoro.
Obiettivo principale e’ disporre di soluzioni globali in grado di rispondere nel migliore dei modi alle specifiche esigenze aziendali e alle costanti evoluzioni legislative sulla sicurezza del lavoro.
Inoltre , la nostra struttura organizza presso la propria sede corsi di formazione per:
• Addetti alle emergenze per il Primo Soccorso
Il D.L.vo 388/03 stabilisce l’obbligo per il datore di lavoro di formazione nei confronti dei lavoratori nominati. Il mancato adempimento e’ sanzionabile. Sulla base dell’indice infortunistico di inabilita’ permanente INAIL e del numero dei dipendenti dell’azienda gli addetti devono seguire corsi di formazione della durata di 12 o 16 ore, includenti una parte teorica ed una pratica con l’ausilio di un manichino.
• Addetti alla Lotta Antincendio e Gestione delle Emergenze
In adempimento al D.M. 10.03.1998, sulla base della valutazione del rischio incendio dell’azienda, il datore di lavoro ha l’obbligo di formazione nei confronti dei dipendenti nominati. Il mancato adempimento e’ sanzionabile. La ns. struttura organizza tali corsi per la durata di 4 e 8 ore, relativi al rischio basso e medio.
• Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti (RLS)
La formazione dei lavoratori, indipendentemente dalla mansione svolta, e’ un obbligo stabilito dal D.L.vo 81/08 e s.m.i. all’art. 37 e, conseguentemente, passibile di sanzione.
Nel rispetto delle specifiche normative, la ns. struttura organizza la formazione per lavoratori addetti a videoterminale, addetti alla movimentazione dei carichi, addetti ai carrelli elevatori, ecc.
• Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione
I corsi sono destinati ai titolari d’azienda che, come previsto dal D.M. 16.01.1997, possono assumere l’incarico di R.S.P.P. se in possesso di un attestato di avvenuta formazione di 16 ore.
I corsi, al fine di garantire l’interazione docente/discente, sono limitati ad un numero massimo di 20 partecipanti.
Sono previsti un test di ingresso ed un test di apprendimento a fine corso.
Tutti i corsi danno diritto al rilascio dell’attestato di partecipazione e al materiale didattico.
Su richiesta delle ditte i corsi sopra citati, ad esclusione di quello per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, possono essere svolti anche presso le richiedenti.
• Formazione dei lavoratori addetti al montaggio e smontaggio dei ponteggi metallici fissi
Il D. Lgs. 81/08 e s.m.i. all’art. 136 impone al datore di lavoro che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la diretta sorveglianza di un preposto, a regola d’arte e conformemente al Pi.M.U.S., ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste.