La Legge 28 giugno 2012, n. 92 recante <<Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita>> approda in Gazzetta Ufficiale con entrata in vigore del provvedimento al 18 luglio 2012. Tempi ristretti dunque per gli uffici dell'amministrazione del personale delle imprese e per gli studi di consulenza del lavoro per metabolizzare le novita' introdotte, le quali impongono un'estrema attenzione soprattutto nella prima fase di applicazione dove le nuove norme ed i nuovi adempimenti possono determinare situazioni di irregolarita'. La riforma Fornero e' una legge contenente centinaia di precetti che si inserisce in un contesto di perdurante crisi economica, produttiva ed occupazionale in una realta' dove il tasso di disoccupazione tra i giovani raggiunge il 31,9% con un picco del 49,2% per le giovani donne del Mezzogiorno. Gli interrogativi d'obbligo che imprenditori e addetti ai lavori si pongono non possono che essere i seguenti: la Riforma Fornero e' un provvedimento idoneo a rilanciare l'occupazione? Quali saranno i riflessi operativi per le imprese nella gestione del rapporto di lavoro? Andiamo con ordine. I provvedimenti in materia di flessibilita' in entrata consistono sostanzialmente in un irrigidimento delle tipologie contrattuali introdotte dal D. Lgs 276/2003 di attuazione della c.d. legge Biagi. E in un aumento del costo del lavoro. Dal 1 gennaio 2013 esce di scena il contratto di inserimento, un contratto a termine acausale che poteva essere agevolmente stipulato con determinate categorie di lavoratori svantaggiati, mentre saranno immediatamente vigenti le nuove regole per il contratto di lavoro intermittente (c.d. lavoro a chiamata o job on call) con nuovi obblighi e pesanti sanzioni in caso di violazioni formali. Di notevole spessore le modifiche relative al contratto a termine. Il primo contratto, di durata non superiore a 12 mesi, diviene nei fatti una prova lunga tra imprese e lavoratori vista la possibilita' di non indicare piu' una causale di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo che giustifica l'apposizione del termine. Di contro vengono introdotte una serie di inutili adempimenti e, dal 1 gennaio 2013, un aumento contributivo dell'1,4%. Ad appena due mesi dall'entrata in vigore del T.U. dell'apprendistato (D.Lgs 167/2011) la Riforma introduce ulteriori, e poco incisivi per il rilancio dell'istituto, tasselli che riguardano il limite massimo di apprendisti che possono essere alle dipendenze di un medesimo datore di lavoro. Previste pesanti conseguenze in caso di violazione della norma: sono considerati normali lavoratori subordinati tutti gli apprendisti assunti in eccedenza rispetto ai limiti stabiliti dalla legge. Estremamente controverso il comma 26 dell'art. 1 della legge di Riforma: in presenza di alcuni elementi le prestazioni rese da titolari di partita Iva sono da considerarsi rapporti di collaborazione a progetto, mentre se mancano anche i requisiti richiesti per quella tipologia contrattuale subentra la presunzione di subordinazione.Una norma oscura che si preannuncia foriera di un corposo contenzioso cosi' come la previsione contenuta nei commi 23 e 24 dell'art.1 della Riforma che impone stringenti limiti alla stipula e allo svolgimento dei rapporti di collaborazione a progetto. L'ulteriore incremento del carico contributivo dal 2013 per queste tipologia contrattuale rende molto insidioso e poco conveniente per le imprese l'utilizzo delle co.co.pro. Immediatamente in vigore i nuovi termini di impugnazione dei licenziamenti ed il nuovo rito processuale: le nuove norme si applicano ai licenziamenti intervenuti dopo l'entrata in vigore della legge e a tutte le controversie instaurate dal 18 luglio 2012. Nel nuovo testo dell'articolo 18 e' possibile identificare ben sette tipologie di licenziamenti invalidi, ciascuna delle quali e' collegata ad un proprio sistema sanzionatorio. Difficile capire se la riformulazione della norma, che sembra avere un impatto piu' simbolico che reale, rendera' piu' dinamico il mercato del lavoro italiano, ma non appare azzardato pronosticare fin da subito un aumento del carico di lavoro per avvocati e giudici del lavoro.