Al fine di contrastare le situazioni fittizie, la legge di riforma del mercato del lavoro ha introdotto, all'articolo 1, commi da 26 a 27, specifiche disposizioni e limitazioni alla disciplina delle collaborazioni con partita IVA. Soggetti interessati Committenti Novita' normativa Sono stati introdotti nuovi divieti e, in caso di violazione degli stessi, la conversione in rapporti di co.co.co. (o in contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato in mancanza di progetto).
Decorrenza La presunzione si applica:
• dal 18 luglio 2012, per i nuovi contratti;
• dal 18 luglio 2013, per i rapporti in corso.
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LA PRESUNZIONE
L'articolo 1, comma 26 della Legge n. 92/2012 ha introdotto nel D. Lgs. n. 276/2003, dopo l'art. 69 intitolato Divieto di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa atipici e conversione del contratto, l'articolo 69-bis Altre prestazioni lavorative rese in regime di lavoro autonomo, il quale prevede, al comma 1, che:
salvo prova contraria del committente, si presume il carattere coordinato e continuativo delle prestazioni lavorative rese da un soggetto titolare di partita IVA tutte le volte che ricorrano almeno due dei seguenti presupposti:
‐ la collaborazione duri complessivamente piu' di 8 mesi nell'arco dell'anno solare,
‐ da essa il collaboratore ricavi piu' dell'80% dei corrispettivi complessivamente percepiti nell'arco dello stesso anno solare (anche se fatturati a piu' soggetti riconducibili al medesimo centro d'interessi),
‐ il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente.
L'ATTENUAZIONE DELLA PRESUNZIONE
Al secondo comma sono disciplinate le ipotesi d'attenuazione della presunzione. La presunzione non opera se la prestazione lavorativa:
e' caratterizzata da
‐ competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi,
oppure
‐ capacita' tecnico‐pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell'esercizio concreto di attivita';
e' svolta da un soggetto che dichiara un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo 1,comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233;
e' svolta nell'esercizio di attivita' professionali per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione ad un Ordine professionale (o ad appositi registri, Albi, ruoli o elenchi professionali qualificati) e detta specifici requisiti e condizioni, limitatamente alle attivita' il cui contenuto concreto sia riconducibile alle attivita' professionali intellettuali per l'esercizio delle quali e' necessaria l'iscrizione ad albo professionale.
Tali attivita' saranno individuate da un apposito decreto del Ministero del Lavoro che sara' emanato entro 3 mesi dal 18 luglio 2012 (data di entrata in vigore della presente legge), sentite le Parti sociali. Quando l'utilizzo della partita IVA e' giudicato improprio, la prestazione lavorativa e' considerata una collaborazione coordinata e continuativa e da essa consegue:
l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS (per 2/3 a carico del committente e 1/3 del collaboratore);
l'integrale applicazione del capo VII del D. Lgs. 276/2003 compreso l'articolo 69 che al comma uno prevede che: 1. I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso ai sensi dell'articolo 61, comma 1, sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto.
ENTRATA IN VIGORE
La presunzione si applica:
• dal 18 luglio 2012, per i nuovi contratti;
• dal 18 luglio 2013, per i rapporti in corso.