17/07/2012
Da domani le dimissioni produrranno effetti solo se saranno convalidate nelle apposite sedi e con particolari modalita': un aggravio burocratico di non poco conto per i datori di lavoro. Entreranno in vigore da subito, infatti, le regole sulle dimissioni e sulla risoluzione consensuale del rapporto previste dalla riforma del lavoro (legge 92/12) all'art.4 commi da 16 a 23. La Fondazione Studi ha esaminato la norma, evidenziato i numerosi punti poco chiari (termini per procedere alla convalida e obbligo di informarne il datore, computo dei 7 giorni, sovrapposizione con il preavviso) e le diverse casistiche che si potrebbero verificare fornendo i fac simili per le diverse comunicazioni obbligatorie.La convalida si estende a tutte le tipologie di dimissioni e risoluzioni consensuali e introduce una disposizione molto articolata e complessa da attuare che rischia di creare un rilevante contenzioso in ordine alla certezza dell'interruzione del rapporto di lavoro e un sovraccarico di procedure e sicuro aumento di costi in capo ai datori. I metodi per le dimissioni si differenziano a seconda della situazione: per le lavoratrici in gravidanza (o per i lavoratori in periodo protetto) e per la generalita' dei lavoratori. L'iter e' il medesimo anche in caso di risoluzione consensuale. La risoluzione consensuale o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi 3 anni di vita del bambino o nei primi 3 anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento (o adozione internazionale) devono essere convalidate dalla Dtl. L'efficacia della risoluzione del rapporto e' condizionata a detta convalida. Per la generalita' dei lavoratori, invece, l'efficacia delle dimissioni (o della risoluzione consensuale) e' condizionata alla convalida da effettuare presso la Dtl o il Centro per l'impiego territorialmente competenti, o presso le sedi individuate dai CCNL. L'alternativa sara' la sottoscrizione di apposita dichiarazione del lavoratore apposta in calce alla ricevuta di trasmissione della Co. Il datore che riceve le dimissioni, quindi, provvede all'ordinaria Comunicazione telematica di cessazione al centro impiego (Co) ed entro 30 giorni (a pena di nullita'), invita il lavoratore alla sottoscrizione della suddetta Co. Il lavoratore ha 7 giorni dal ricevimento dell'invito per sottoscrivere la Co e chiudere il rapporto. Negli stessi 7 giorni puo', invece, non fare nulla e per silenzio assenso le dimissioni saranno valide, oppure puo' contestarle offrendo le proprie prestazioni lavorative.