Lo scorso 3 luglio e' stato pubblicato sulla G.U.il testo della Riforma del Lavoro, meglio nota come riforma FORNERO.
Ecco, in estrema sintesi, le principali novita'.
CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO
Il primo contratto a termine puo' essere acausale. Non viene piu' richiesta la sussistenza delle ragioni di carattere tecnico,produttivo, organizzativo o sostitutivo e quindi la temporaneita' dell'occasione di lavoro.
La durata NON puo' eccedere i 12 mesi, puo' riguardare qualsiasi mansione ma il contratto NON puo' essere prorogato.
I futuri CCNL potranno pero' prevedere causali collettive predeterminate (valide per successive assunzioni, quali ad esempio : avvio di nuove attivita', lancio di un nuovo prodotto o servizio, implementazione di cambiamenti tecnologici, rinnovo o proroga di consistenti commesse, significativi progetti di ricerca di sviluppo ecc...inerenti medesime esigenze organizzative.
Per questa modalita' pero' viene introdotto il limite delle assunzioni entro e non oltre il 6% del totale dei lavoratori occupati ma sara' possibile prolungare la durata oltre i 12 mesi ma senza proroga.
La norma sul periodo cuscinetto che deve sussistere in caso di riassunzione a termine e' stata resa molto piu' severa : prevede lo stop&go di 60 giorni (al posto dei 10 giorni oggi vigenti) per contratti che abbiano avuto durata fino a 6 mesi e di 90 giorni (al posto dei 20 giorni oggi vigenti) per contratti di durata superiore a 6 mesi.
I futuri CCNL potranno prevedere modifiche anche su questa materia con l'eventuale riduzione del periodo cuscinetto:
Ai fini del computo della durata massima complessiva di 36 mesi dei contratti a tempo determinato si terra' conto oltreche' del primo contratto a termine acausale anche dei periodi in cui il lavoratore e' stato impiegato in mansioni equipollenti attraverso contratti di somministrazione.
A partire dal 01 gennaio 2013 viene posto a carico dei datori di lavoro che utilizzano contratti a termine un contributo addizionale del 1,4%.
CONTRATTO DI INSERIMENTO
A partire dal 01 gennaio 2013, questa tipologia contrattuale viene soppressa.
APPRENDISTATO
La durata minima viene ora prevista in 6 mesi (salvo attivita' in cicli stagionali).
Durante il preavviso di recesso al termine del periodo di apprendistato, il lavoratore viene considerato ancora apprendista (e non lavoratore qualificato, come una precedente norma scritta male pareva indicare).
Dal 01 gennaio 2013 viene innalzato – per le aziende NON artigiane e che gia' godono di norme speciali – il numero di apprendisti occupabili : l'attuale rapporto 1 a 1 rispetto ai dipendenti specializzati e/o qualificati in forza passa a 3 a 2 per le sole aziende che occupano piu' di 10 dipendenti.
L'assunzione di nuovi apprendisti e' subordinata – per le aziende NON artigiane che occupano piu' di 10 dipendenti - alla condizione dell'avvenuta stabilizzazione di almeno il 50% degli apprendisti occupati nei 36 mesi precedenti (esclusi di dipendenti cessati in periodo di prova, per dimissioni o licenziamento per giusta causa)..
Nei primi 36 mesi di applicazione di tale norma varra' una disciplina transitoria che abbatte la percentuale al 30%.
LAVORO A CHIAMATA
Vengono modificate le fasce di eta' in cui e' possibile effettuare chiamate acausali (ora possibili per soggetti fino a 25 anni non compiuti o over 55, in precedenza limitate a soggetti fino a 25 anni e con piu' di 45 anni).
L'onere di comunicazione deve ora essere effettuato prima dell'inizio della prestazione lavorativa : cioe' prima di ogni chiamata il datore di lavoro e' tenuto a fare comunicazione via sms, PEC o fax alla Direzione Territoriale del Lavoro.
La sanzione amministrativa prevista in caso di violazione e' pesante : da €uro 400 a €uro 2.400 per ciascun lavoratore.
Cambiano le norme in materia di indennita' di disponibilita' a seguito dell'abrogazione dell'art. 37 della Legge Biagi che consentiva di non pagare detta indennita' in caso di mancata chiamata.
TUTTI i contratti a chiamata, stipulati sulla base delle norme abrogate, cessano di produrre effetto decorsi 12 mesi dall'entrata in vigore della legge (luglio 2013).
Si impone quindi una eventuale nuova stesura dei contratti alla luce delle nuove norme approvate.
LAVORO A PROGETTO
Viene fatto un giro di vite : il contratto deve riportare un progetto specifico.
Si deve intendere il progetto come un'attivita' ma di contenuto creativo ed eccezionale.
Eliminata la possibilita' di individuare un mero programma di lavoro o una fase di esso.
Il progetto NON puo' consistere in una mera riproposizione dell'oggetto sociale del committente e l'attivita' NON puo' essere meramente esecutiva o ripetitiva. Occorre poi formalizzare specificamente il risultato finale da raggiungere.
Viene introdotta una presunzione relativa di subordinazione per quei collaboratori coordinati e continuativi e a progetto che svolgano la propria attivita' con modalita' analoghe a quella svolta dai lavoratori dipendenti dell'impresa committente.
LAVORO AUTONOMO
Viene inserita una presunzione relativa di esistenza di una vera collaborazione coordinata e continuativa in capo ai titolari di partita IVA (con conversione in rapporto subordinato a tempo indeterminato) quando ricorrano almeno 2 dei seguenti presupposti :
- collaborazione superiore a 8 mesi nell'anno solare ;
- corrispettivo superiore all' 80% dei corrispettivi percepiti dal soggetto nell'anno solare ;
- il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso il committente.
Detta presunzione NON opera nel caso in cui ricorrano entrambe le seguenti condizioni :
- che la prestazione lavorativa richieda un'elevata professionalita' ;
- sia svolta da un soggetto avente un reddito annuo da lavoro autonomo che supera del 25% il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali (per il 2012 €uro 18,667,00).
Per i rapporti in corso ci saranno 12 mesi di tempo (luglio 2013) per adeguarsi alle nuove regole.
La presunzione NON opera con riferimento alle prestazioni lavorative svolte nell'esercizio di attivita' professionali per i quali e' prevista l'iscrizione ad un ordine professionale (collaboratori degli studi professionali iscritti).
ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE
Viene profondamente rivista, nel presupposto che si annidino notevoli sacche di evasione.
Qualora il conferimento dell'associato consista anche in una prestazione di lavoro, il numero degli associati impegnati in una medesima attivita' non puo' essere superiore a 3, indipendentemente dal numero degli associanti.
E' fondamentale ma resta da chiarire l'esatto significato dell'espressione medesima attivita', in particolare se riferita a imprese commerciali con piu' punti vendita.
Nel computo degli associati non rilevano il coniuge, i parenti entro il 3' grado e gli affini entro il 2'.
Per la violazione del numero massimo e' previsto che il rapporto di TUTTI gli associati (non solo di quelli entro il limite) si considera di lavoro subordinato a tempo indeterminato..
LAVORO ACCESSORIO
I voucher, strumento di pagamento del lavoro accessorio, con la legge Fornero sono stati oggetto di pesante revisione.
La disciplina vigente fissava il limite – riferito al medesimo committente e per anno solare - a €uro 5,000.
La nuova disciplina prevede che il limite annuo dei 5,000 Euro va ragguagliato alla totalita' dei committenti.
Precisa inoltre che se le attivita' lavorative sono svolte a favore di imprese commerciali o professionisti, l'attivita' svolta a favore di ogni singolo committente non puo' superare il limite di €uro 2,000..
Si stabilisce inoltre che i voucher debbano essere orari, numerati progressivamente e datati : sembra quindi che il voucher debba necessariamente compensare un'ora di lavoro....(con automatico aumento del costo della manodopera e spinta al lavoro nero....).
STAGE
Si prevede – obbligatoriamente – il riconoscimento di un'indennita', anche forfetaria, per l'attivita' svolta dallo stagista.
La determinazione del minimo di detta indennita' e l'uniformita' della stessa e' demandata ad una prossima Conferenza Stato-Regioni.
La mancata corresponsione dell'indennita' comporta per l'ospitante una pesante sanzione amministrativa (da €uro 1,000 a 6,000).
LICENZIAMENTI INDIVIDUALI
Viene previsto che la comunicazione del licenziamento (per giustificato motivo oggettivo (es. : crisi aziendale) debba contenere la specificazione dei motivi.
Viene ridotto (da 270 a 180gg): il termine per l'impugnazione giudiziale del licenziamento.
Le imprese che occupano piu' di 15 dipendenti nella medesima unita' produttiva o nel medesimo comune (o piu' di 60 dipendenti) per poter intimare un licenziamento per giustificato motivo oggettivo devono seguire una procedura conciliativa preventiva c/o la Direzione Territoriale del Lavoro, indicando i motivi e le eventuali misure di outplacement pensate per il lavoratore.
Se la procedura di conciliazione fallisce il datore di lavoro puo' comunicare il licenziamento al lavoratore.
Dal 01 gennaio 2013 – in caso di licenziamento – il datore di lavoro dovra' versare all'INPS una somma pari al 50% del trattamento iniziale del nuovo ammortizzatore sociale ASPI per ogni 12 mesi di anzianita' aziendale negli ultimi 3 anni (il massimo e' quindi pari a 1,5 volte il trattamento iniziale ASPI, minimo €uro 559,5 massimo €uro 1678,5).
Il medesimo contributo e' dovuto anche in caso di recesso dal contratto di apprendistato al termine del periodo di formazione.
Viene poi previsto che il licenziamento disciplinare produca effetto dal giorno della comunicazione della contestazione e il licenziamento per giustificato motivo dal giorno di comunicazione dell'intenzione di procedere al licenziamento.
Si e' cercato quindi di porre definitivo rimedio alle condotte maliziose di diversi lavoratori che ricorrono a malattie tattiche.
LAVORATORI ANZIANI
Al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori piu' anziani (che maturano l'eta' di pensione entro i prossimi 4 anni) e favorire nuova occupazione giovanile, le aziende che occupano piu' di 15 dipendenti, possono attivare appositi accordi sindacali che impegnano il datore di lavoro a corrispondere a detti lavoratori una prestazione pari al trattamento pensionistico spettante e a versare all'INPS la contribuzione necessaria al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento (una sorta di scivolo).
Il datore di lavoro interessato ad attuare gli accordi deve presentare domanda all'INPS accompagnata da fidejussione bancaria a garanzia dell'assolvimento degli obblighi assunti e versare mensilmente all'INPS l'importo del salario mensile e dei contributi figurativi.
Il pagamento della pensione anticipata avviene infatti direttamente tramite l'INPS con le modalita' del pagamento della pensione.
TUTELA DELLA MATERNITA' E PATERNITA E CONTRASTO DELLE DIMISSIONI IN BIANCO
Viene ampliato a 3 anni di eta' del bambino (anche adottato) - in precedenza era di 1 anno - il periodo di protezione o di volonta' assistita previsto per le dimissioni della madre lavoratrice e la tutela viene estesa anche al lavoratore di sesso maschile.
L'efficacia delle dimissioni - e ora anche della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro – e' sospensivamente condizionata alla convalida da farsi obbligatoriamente c/o la Direzione Territoriale del Lavoro o c/o il Centro per l'Impiego territorialmente competente.
In alternativa l'efficacia delle dimissioni e della risoluzione consensuale e' condizionata alla sottoscrizione di apposita dichiarazione della lavoratrice o del lavoratore apposta in calce alla ricevuta di trasmissione della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro.
Nel caso in cui non vi sia la convalida o la sottoscrizione predetta, il rapporto si intende risolto qualora la lavoratrice o il lavoratore – entro 7 giorni dalla ricezione – non aderisca all'invito a presentarsi c/o la Direzione Territoriale del Lavoro o il Centro per l'Impiego ovvero non contesti l'efficacia delle dimissioni e della risoluzione consensuale offrendo le proprie prestazioni al datore di lavoro.
Viene introdotto quindi una sorta di diritto di ripensamento in capo al lavoratore che, nei 7 giorni di cui sopra, puo' revcocare le dimissioni o la risoluzione consensuale.
Diventa ora pesantissima (da €uro 5,000 a 30,000) la sanzione amministrativa per il datore di lavoro che cerchi di utilizzare le dimissioni in bianco fatte sottoscrivere al lavoratore al momento dell'assunzione o in data successiva.
CONGEDO DI PATERNITA' OBBLIGATORIO
Viene introdotto il congedo di paternita' obbligatorio (1 giorno) in favore del lavoratore padre che ha ora l'obbligo di astenersi dal lavoro entro i 5 mesi dalla nascita di un figlio.
Il padre potra' anche astenersi altri 2 giorni, anche continuativi ma in sostituzione della madre, con le medesime modalita'.