ASSUNZIONE DI DISOCCUPATI : NIENTE SGRAVI SE CI SONO STATI LICENZIAMENTI
NEWS PUBBLICATA IL: 04/10/2012
ANCHE PER MANCATO SUPERAMENTO DEL PERIODO DI PROVA
Il Ministero del Lavoro ha chiarito che, se nei 6 mesi precedenti l'assunzione il Datore di lavoro ha effettuato licenziamenti per giusta causa o semplicemente per mancato superamento del periodo di prova, non puo' fruire degli sgravi contributivi previsti dalla L.407/90 in quanto ha posto in essere azioni rientranti nella <<discrezionalita' imprenditoriale del Datore di Lavoro>> .