Licenzaimento - Giustificato motivo oggettivo - Nullita' del recesso per violazione dell'art. 5, Dlgs n. 61/2000 e carattere ritrosivo e discriminatorio del recesso stesso - Reintegrazione.
Il novellato disposto dell'art. 5 del Dlgs n. 61/2000, applicabile alla fattispecie in esame, prevede espressamente che <<il rifiuto di un lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o il proprio rapporto di lavoro a tempo parziale in rapporto a tempo pieno, non costituisce giustificato motivo di licenziamento>>; (...) la manifesta violazione di tale norma integra motivo illecito nonche' il carattere esclusivamente ritrosivo (e come tale discriminatorio: v. Cass., sez. lav. n. 6282/2011) e quindi la nullita' del licenziamento intimato, che rende applicabile a favore della ricorrente la tutela reintegratoria prevista dal novellato art. 18, c. 1, legge n. 300/1970 avverso il licenziamento discriminatorio nonche' << riconducibile ad altri casi di nullita' previsti dalla legge o determinato da un motivo illecito determinante ai sensi dell'articolo 1345 c.c.>>