Contributo addizionale contratti a termine
Misura 1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali totalmente a carico del datore di lavoro.
Il contributo addizionale e' escluso per i lavoratori a termine assunti:
- in sostituzione di lavoratori assenti;
- per attivita' stagionali
E' prevista una particolare forma di restituzione.
Premio di stabilizzazione
In caso di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato e' previsto un “premio di stabilizzazione” a favore del datore di lavoro.
Restituzione del contributo addizionale, successivamente al decorso del periodo di prova, nei limiti delle ultime 6 mensilita'.
La restituzione potra' avvenire anche se il datore di lavoro, entro 6 mesi dalla scadenza del contratto a termine, riassume il medesimo lavoratore a tempo indeterminato.
Licenziamenti – contributo
Introdotto per finanziare l'ASPI, (ex indennita' di disoccupazione) un “contributo di licenziamento”.
Va versato al momento della cessazione del rapporto a tempo indeterminato, avvenuta per cause diverse dalle dimissioni.
Il contributo va calcolato di volta in volta e a solo titolo di esempio per un lavoratore con tre anni di anzianita' si aggira sui 1400 euro
Congedi parentali – non retribuiti
Ciascun genitore lavoratore, nei primi otto anni di vita del figlio, potra' astenersi dal lavoro per un periodo massimo di 10 mesi, complessivi tra padre e madre, fruibile anche a ore; i Ccnl dovranno dettare la specifica regolamentazione. Il padre e la madre, alternativamente, possono beneficiare anche di permessi per la malattia del bambino, che deve essere documentata dal medico curante con certificato trasmesso in via telematica direttamente all'Inps.
Corresponsione di voucher alla madre lavoratrice per l'acquisto di servizi di baby-sitting direttamente dall'Inps.
Congedo di paternita' obbligatorio
In via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015, il padre lavoratore dipendente deve astenersi dal lavoro per il periodo di 1 giorno entro 5 mesi dalla nascita del figlio.
Entro il medesimo termine, il padre lavoratore dipendente puo' astenersi dal lavoro per ulteriori 2 giorni in sostituzione della madre in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima.
Trattamento economico:
- per il giorno obbligatorio e' riconosciuta una indennita' pari al 100% della retribuzione parrebbe a carico del datore di lavoro;
- per il periodo di 2 giorni in sostituzione della madre e' riconosciuta una indennita' giornaliera a carico dell'INPS pari
al 100% della retribuzione.
Per usufruire del congedo il padre lavoratore e' tenuto a comunicare in forma scritta i giorni prescelti al datore di lavoro con almeno 15 giorni di preavviso.
Numero massimo di apprendisti
Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro puo' assumere, direttamente o tramite le agenzie di somministrazione, non puo' superare il rapporto 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio.
Restano escluse sia per le imprese artigiane per i quali resta in vigore il vecchio rapporto della legge 443/85, sia i datori che occupano meno di 10 unita' per i quali resta vigente la proporzione di 1 a 1.
Rimane invariata la disposizione in base alla quale nell'ipotesi in cui non vi fossero lavoratori qualificati, o ve ne fossero meno di tre, il datore di lavoro puo' comunque assumere fino a tre apprendisti.
Stabilizzazione dei contratti di apprendistato
La Riforma del Lavoro introduce l'obbligo per il datore di lavoro che assume apprendisti di rispettare una percentuale di conferma (stabilizzazione). Tale obbligo e' valido esclusivamente per i datori di lavoro che occupano alle loro dipendenze un numero di lavoratori pari o superiore a dieci unita'.
In sede di nuova assunzione di apprendisti i datori di lavoro sono tenuti a:
verificare di avere confermato il rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 50% degli apprendisti in forza.
Fino al 17 luglio 2015 (primi 36 mesi di entrata in vigore della norma) la percentuale di conferma e' fissata nella misura del 30%.
Dal computo sono esclusi gli apprendisti il cui rapporto sia cessato:
- durante il periodo di prova;
- per dimissioni dell'apprendista;
- per licenziamento per giusta causa.
Mentre non sono previste esclusioni per le restanti tipologie di licenziamenti: giustificato motivo oggettivo o soggettivo in quanto estranee al comportamento del lavoratore (economico/organizzativo) o di minore entita'.
Il legislatore ha pero' previsto una clausola di salvaguardia nel caso in cui il datore di lavoro non abbia rispettato la predetta percentuale di conferma ovvero non abbia confermato nessun apprendista. In tal caso e' comunque concessa la possibilita' di procedere all'assunzione di un lavoratore con contratto di apprendistato.
Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di
costituzione del rapporto.
Base di computo per lavoratori disabili
Le novita' riguardano il computo dei lavoratori assunti a tempo determinato di durata superiore a 6 mesi (in precedenza erano 9 mesi) e le esclusioni del personale di cantiere, tra i quali rientrano quelli direttamente operanti nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere. Il computo si rende necessario per valutare le eventuali assunzioni di disabili.
Lavoro accessorio – Voucher
Fermo restando il limite complessivo di 5.000 euro netti nel corso di un anno solare, nei confronti dei committenti imprenditori commerciali o professionisti, le attivita' lavorative con i voucher possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro netti (rivalutati annualmente). Per l'anno 2013, prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresi' rese, in tutti i settori produttivi, nel limite massimo di 3.000 euro di corrispettivo netto per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito.
Agevolazioni assunzioni OVER 50 e donne
Sgravio per assunzioni a tempo determinato ed indeterminato, o in somministrazione, di:
lavoratori con eta' non inferiore a 50 anni, disoccupati da oltre 12 mesi,
donne di ogni eta', prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e residenti in regioni individuate con apposito decreto (territori ammissibili ai finanziamenti Ue), oppure da 24 mesi ovunque residenti
Misura: 50% dei contributi a carico del datore di lavoro
Durata: 12 mesi in caso di assunzioni con contratto a termine o in somministrazione a tempo indeterminato. Lo sgravio viene prolungato a 18 mesi in caso di trasformazione a tempo indeterminato del contratto a termine oppure in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato.
Non spetta:
se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente.
se l'assunzione viola il diritto di precedenza,.
se il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione abbiano in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale,
con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulti con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo.
Contratti inserimento
Abrogati – sostituiti dagli incentivi per gli over 50 e per le donne (di cui sopra)
Pensioni
Le donne potranno andare in pensione di vecchiaia ancora con almeno 62 anni e tre mesi (63 anni e 9 mesi se lavoratrici autonome) mentre gli uomini con 66 anni e tre mesi se uomini.
In pensione anticipata si potra' andare solo se si sono maturati almeno 42 anni e 5 mesi di contributi se uomini e 41 anni e 5 mesi se donne.
Sicurezza sul lavoro
Prorogato al 30/06/2013 l'obbligo anche i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori di effettuare la valutazione dei rischi ed elaborare il documento di valutazione dei rischi, pena l'arresto da 3 a 6 mesi o l'ammenda da € 2.500 a € 6.400. Resta pertanto possibile l'autocertificazione.
Salari di produttivita'
E' prevista anche per il 2013 la misura sperimentale per l'incremento della produttivita' del lavoro (tassazione al 10% dei premi).
E' necessario attendere un decreto del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze, con il quale saranno stabilite le modalita' di attuazione del Se il decreto non sara' emanato entro il 15 gennaio 2013, il Governo, promuove un'apposita iniziativa legislativa per destinare le risorse in favore della produttivita'.
Poi sara' necessario siglare appositi accordi sindacali.