Rispondendo ad una richiesta specifica avanzata dall'Ordine dei Consulenti del Lavoro (interpello 9/2013), il Ministero del Lavoro, contrariamente ad una precedente interpretazione, ha chiarito che le agevolazioni previste dalla legge n407/90 spettano per intero (ossia per 36 mesi) anche se il lavoratore ha gia' intrattenuto in passato altri rapporti di lavoro con la medesima azienda.
E' comunque indispensabile che sia nuovamente maturato il requisito della disoccupazione da oltre 24 mesi previsti .
Rispetto invece alla possibilita', per il Datore di lavoro, di potere usufruire delle agevolazioni in esame nel caso in cui si assuma nuovamente un lavoratore part-time a meno di venti ore settimanali e per il quale aveva gia' usufruito delle agevolazioni medesime , si deve distinguere :
a)se l'assunzione e' avvenuta prima dell'entrata un vigore della Legge 92 del 18/07/2012 il beneficio spetta solo per il periodo residuo rispetto all'assunzione agevolata precedente , poiche' non vi e' stata interruzione dello stato didisoccupazione ;
b) se invece l'assunzione e' avvenuta dopo il 18/07/2012, lo stato di disoccupazione dello stesso soggetto non viene conservato per effetto dell'esplicita abrogazione di questa possibilita' prevista dalla L.92/2012.