Il nuovo balzello serve in pratica per finanziare, in parte , il nuovo sistema di ammortizzatori sociali denominato Aspi .
Con circolare n44 del 22/03/2013 l'INPS fornisce le istruzioni definitive sul nuovo contributo dovuto obbligatoriamente nei casi di licenziamenti successivi al 01/01/2013.
Esso e' dovuto in tutti i casi di LICENZIAMENTO di lavoratori con contratto a tempo indeterminato ed ammonta ad euro 483,80 per ogni 12 mesi di anzianita' con un massimo di 36 ; oltretutto non e' prevista alcuna distinzione di importo tra contratti a tempo pieno e part-time. Per il licenziamento dei lavoratori assunti a tempo determinato il contributo e' dovuto solo se il rapporto e' stato trasformato senza soluzione di continuita' . La contribuzione deve essere versata anche nei casi di procedura di conciliazione obbligatoria presso la DTL. ( per ditte oltre i 15 dipendenti).
Non e' dovuto nei casi di DIMISSIONI O RISOLUZIONI CONSENSUALI (ad eccezione di quelle derivanti da procedura di conciliazione presso la Direzione territoriale del Lavoro) O DECESSO . Il contributo non e' dovuto anche per le interruzioni dei rapporti di APPRENDISTATO diverse dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore, ivi compreso il recesso del Datore di lavoro al termine del periodo di formazione.
Altri casi di esclusione
1) fino al 2015, nei casi di LICENZIAMENTI EFFETTUATI IN CONSEGUENZA DI CAMBI DI APPALTO E NEI CASI DI INTERRUZIONE DEI RAPPORTI A TEMPO INDETERMINATO NEL SETTORE EDILE per completamento delle attivita' e chiusura del cantiere.
2) Fino al 31/12/2016 per le aziende tenute al versamento del contributo d'ingresso nelle procedure di MOBILITA' .
3) Per le cessazioni intervenute a seguito di accordi sindacali nell'ambito di procedure ex artt. 4 e 24 L.223/91
L'INPS precisa che il citato obbligo contributivo segue la normale scadenza dei contributi mensili ( entro il 16 del mese successivo) per cui il relativo mancato versamento soggiace all'ordinaria disciplina sanzionatoria prevista a carico del Datore di lavoro.