Tra le tante novita' si ritiene opportuno citare solo quelle piu' importanti e significative ai fini occupazionali e che entrano subito in vigore , le altre prevedono ancora lunghi e complessi iter legislativi e/o incerte coperture finanziarie .
1. Il contratto a tempo determinato “acausale ” ( previsto nel caso di primo rapporto di lavoro ) diventa prorogabile , sempre fino ad un massimo complessivo di 12 mesi e la proroga non puo' essere utilizzata per piu' di una volta.
2. Sempre con riguardo ai contratti a tempo determinato vengono ridotti nuovamente gli intervalli temporali minimi tra due successivi contratti a tempo determinato, per evitare che il rapporto venga automaticamente trasformato in tempo indeterminato : - 10 giorni dalla data di scadenza di un contratto sino a sei mesi ; - 20 giorni dalla data di scadenza di un contratto superiore a sei mesi ;
3. Il contratto di lavoro intermittente , fermo restando le precedenti limitazioni , viene ulteriormente penalizzato con l'introduzione di un tetto massimo di utilizzo di quattrocento giornate di effettivo lavoro nell'arco di tre anni solari ; in caso di superamento del predetto periodo il relativo rapporto di lavoro si trasforma automaticamente in rapporto a tempo pieno ed indeterminato.
4. Riguardo alle prestazioni di lavoro accessorio ( mediante i VOUCHER ) viene definitivamente ampliata la platea e la possibilita' di utilizzo dei c.d. voucher, con l'unico limite del dato economico connesso alla retribuzione ( 5.000,00 complessivamente nel corso dell'anno solare , 2.000,00 nei confronti del singolo committente imprenditore ) .
5. Il Datore di lavoro che dovesse assumere , a tempo pieno ed indeterminato, lavoratori che fruiscono dell'ASPI ( indennita' di disoccupazione ) potra' usufruire di uno sgravio mensile pari alla meta' dell'indennita' residua spettante al lavoratore.
6. Ulteriore modifica alla disciplina dello stato di disoccupazione : in pratica , viene conservato lo stato di disoccupato qualora il reddito derivante da attivita' di lavoro dipendente, co.co.co. e a progetto non superi l'importo di euro 8.000,00 annuali o euro 4.800,00 se si tratta di lavoratori autonomi.