L'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE ALLA LUCE DEL DECRETO LAVORO
NEWS PUBBLICATA IL: 11/07/2013
Forniti i primi chiarimenti sulle modifiche apportate alla disciplina dell'apprendistato alla luce del D.L. n. 73/2013, al fine di rimuovere alcuni dubbi connessi all'applicazione di tale tipologia contrattuale con particolare riguardo alla formazione trasversale pubblica.
In particolare, l'art. 2, co. da 1 a 3 del D.L.76/2013, interviene su tre aspetti fondamentali, con misure di carattere straordinario e temporaneo volte a fronteggiare la grave crisi occupazionale che coinvolge in particolare i soggetti giovani, riguardanti:a) il piano formativo individuale e' obbligatorio esclusivamente in relazione alla formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche (formazione on the job);b) la registrazione della formazione e della qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita e' effettuata in un documento avente i contenuti minimi del modello di libretto formativo del cittadino di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 10 ottobre 2005;c) in caso di imprese multi localizzate, la formazione avviene nel rispetto della disciplina della Regione ove l'impresa ha la propria sede legale, riprendendo in tal senso, quanto stabilito dall'art. 7, co.10 del D.Lgs. 167/2011, con l'unica differenza per l'utilizzo del verbo possono presente nel Testo Unico, da intendersi come termine autorizzatorio per i datori di lavoro al pari di quanto indicato nella citata lettera c).
Le modifiche riguardano esclusivamente le assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2015 dalle microimprese, piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003, ovvero:- MEDIA IMPRESA: impresa che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR;- PICCOLA IMPRESA: impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR; MICROIMPRESA: impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.
La procedura scelta dal legislatore per introdurre queste modifiche e' di tipo graduale in quanto, entro il 30 settembre 2013, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano deve adottare linee guida volte a disciplinare il contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere al fine di avere una disciplina maggiormente uniforme sull'intero territorio nazionale dell'offerta formativa pubblica (articolo 4 del TU). Inoltre, tali eventuali disposizioni contenute nelle linee guida dovranno essere, comunque, recepite con strumenti legislativi regionali.Per cui, qualora non fosse rispettato in una o piu' Regioni il termine del 30 settembre 2013 per l'adozione delle linee guida, in relazione alle assunzioni effettuate dal 28 giugno 2013 (e non solo quelli sottoscritti dal 1 ottobre 2013) al 31 dicembre 2015, trovano diretta applicazione le previsioni di deroga indicate alle lettere a), b) e c).Resta salva, comunque, la possibilita' di una diversa disciplina in seguito all'adozione delle richiamate linee guida, ovvero in seguito all'adozione di disposizioni di specie da parte delle singole regioni. Cio' al fine di neutralizzare, eventualmente, le norme di semplificazione introdotte nel citato comma 1.
Diversamente, se cosi non fosse, si rischierebbe di rimettere in discussione le altre previsioni di competenza delle Regioni gia' contenute nel Testo Unico dell'apprendistato (D.Lgs. 167/2011) provocando nuova incertezza applicativa per le imprese.Si avra', dunque, una diversa disciplina in base alla data di costituzione del rapporto, cosi riassumibile:
Data assunzione apprendista
Disciplina applicabile
Dal 26/4/2012 al 27/6/2013
Apprendisti soggetti all'obbligo di formazione di base e trasversale unicamente nel casoin cui la contrattazione le abbia previste oppure, in assenza di quest'ultima, nel caso incui siano disciplinate dalle regioni stesse.
Dal 28/6/2013 al 30/9/2013
Apprendisti non soggetti all'obbligo di formazione di base e trasversale pubblica inquanto neutralizzata fino all'emanazione delle linee guida, fermo restando l'eventualedisciplina da parte della contrattazione nazionale.
Dall'1/10/2013 al 31/12/2015
Apprendisti soggetti alla formazione di base e trasversale solo nel caso le regioni insede di Conferenza Stato Regioni avranno individuato delle linee guida comuni(eventualmente modificabile in seguito all'adozione di disposizioni di specie da partedelle singole regioni). In caso contrario il piano formativo individuale e' obbligatorioesclusivamente in relazione alla formazione per l'acquisizione delle competenzetecnico-professionali e specialistiche (formazione on the job).
Dall'1/1/2016
Apprendisti soggetti all'obbligo di formazione di base e trasversale unicamente nel casoin cui la contrattazione le abbia previste oppure, in assenza di quest'ultima, nel caso incui siano disciplinate dalle regioni stesse.
Ulteriore modifica apportata dall'art. 9 comma 3 D.L. riguarda il cumulo delle tipologie di apprendistato.
Viene aggiunto, in tal senso, il comma 2bis secondo cui Successivamente al conseguimento della qualifica o diploma professionale ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, allo scopo di conseguire la qualifica professionale ai fini contrattuali, e' possibile la trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere; in tal caso la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non puo' eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva di cui al presente decreto legislativo.Ne discende che l'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale si puo' cumulare con un percorso di apprendistato professionalizzante nei limiti di durata massima complessiva stabilita dai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale.