VERSAMENTI CONTRIBUTIVI: DIFFERIMENTO DEI TERMINI AL 20 AGOSTO
NEWS PUBBLICATA IL: 18/07/2013
Con il Messaggio n. 11533 del 17 luglio 2013, l'INPS ha ricordato che i versamenti delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del D.Lgs. n. 241/1997, scadenti tra il giorno 1 e 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 agosto senza alcuna maggiorazione.Il differimento dei termini riguarda tutti i versamenti unitari che si devono effettuare a mezzo modello F24 e comprende i contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro, dai committenti/associanti per i rapporti di collaborazione o associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro e venditori a domicilio, nonche' dai titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall'Istituto.