L'OBBLIGAZIONE SOLIDALE FISCALE DOPO IL DECRETO DEL FARE
NEWS PUBBLICATA IL: 10/09/2013
Tra le molte novita' normative introdotte nel corso dell'estate con il decreto del fare ed il decreto lavoro, merita sicuramente soffermarsi sulla novellata obbligazione solidale fiscale.
Infatti, l'art. 50 del decreto del fare modifica l'istituto dell'obbligazione solidale nella filiera degli appalti, limitando la stessa alle sole ritenute operate sui redditi da lavoro dipendente e non piu' anche all'I.V.A.. Il testo ora in vigore prevede che, in caso di appalto di opere o servizi, l'appaltatore risponda in solido con il sub-appaltatore, nei limite del corrispettivo dovuto, del versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente dovute in relazione al sub-appalto in essere. È, inoltre, prevista una sanzione amministrativa – per un valore compreso tra € 5.000 a € 200.000 - nel caso in cui il committente principale paghi il corrispettivo dovuto all'appaltatore senza accertare il corretto adempimento dei versamenti di cui sopra da parte dello stesso e di eventuali sub-appaltatori.
Non bisogna, inoltre, dimenticare che a latere del D.L. n. 223/2006, cosi' come modificato dal decreto del fare, continua a trovare piena applicazione l'art. 29 del D.Lgs. 276/2003 il quale prevede che “il committente imprenditore o datore di lavoro e' obbligato in solido con l'appaltatore, nonche' con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonche' i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto”.
Dal quadro sopra richiamato si evidenzia come, nella filiera degli appalti, l'obbligazione solidale investa il rapporto di lavoro dipendente a 360 gradi. Occorrera', pertanto, un'attenta analisi da parte del committente principale e dei vari soggetti che acquisiranno gli appalti o i sub-appalti, di concerto con il rispettivo consulente del lavoro, al fine di accertare che ogni attore in campo abbia operato nel modo corretto ed acquisire la relativa documentazione attestante gli adempimenti eseguiti, al fine di liberarsi dall'eventuale obbligazione solidale, in caso di mancato versamento di quanto dovuto dall'obbligato principale.