Il Tribunale di Roma, con Sentenza del 5 marzo 2014, ha escluso l'applicabilita' della riforma Fornero ad un caso di licenziamento di un apprendista al termine del periodo di formazione, cosi' come previsto dall'articolo 2, comma 1, lett. m) del D.Lgs n. 167/2011.Il caso in questione riguarda una lavoratrice che ha avanzato ricorso contro il licenziamento chiedendo l'applicazione del rito sommario introdotto dalla Legge n. 92/2012, la reintegra sul posto di lavoro e il risarcimento delle retribuzioni delle mensilita' intercorse tra la data del licenziamento e quella della reintegra, sostenendo che il contratto di apprendistato fosse stato stipulato senza piano formativo e, piu' in generale, senza finalita' formative. Il giudice romano ha rigettato il ricorso, dichiarando l'inapplicabilita' della riforma Fornero al caso in esame in quanto il recesso dal contratto di apprendistato non e' previsto tra le ipotesi di cui all'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori a cui e' applicabile il rito sommario di cui alla Legge n. 92/2012.