È stato convertito in Legge, il Decreto Legge n. 34 del 20 marzo 2014 (secondo pilastro del c.d. “Jobs Act”) recante “Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese”.Il Provvedimento, del quale ora si attende la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, contiene misure di semplificazione per i datori di lavoro, tra le quali:
in materia di lavoro a termine:
possibilita' di instaurare contratti a termine fino ad un massimo di 36 mesi senza indicazione di alcuna causale;
possibilita' di prorogare il contratto a termine (nel limite di 36 mesi) fino ad un massimo di 5 volte;
fissazione di un tetto legale del 20% all'utilizzo dei contratti a termine al superamento del quale dovra' essere pagata una sanzione;
in materia di apprendistato:
il contratto di apprendistato deve contenere in forma “sintetica” il Piano Formativo Individuale;
possibilita', per i datori di lavoro che occupano almeno 50 dipendenti, di procedere all'assunzione di nuovi apprendisti solo se nei 36 mesi precedenti, si sia verificata la prosecuzione a tempo indeterminatodel rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro;
nell'ambito dell'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale la retribuzione e' calcolata tenendo conto delle ore di lavoro effettivamente prestate, nonche' delle ore di formazione almeno nella misura del 35% del relativo monte ore complessivo;
l'obbligo a carico della Regione di comunicare al datore di lavoro le modalita' di svolgimento dell'offerta formativa pubblica, anche con riferimento alle sedi e al calendario delle attivita' previste, entro 45 giorni dalla comunicazione dell'instaurazione del rapporto di lavoro;
ai fini del programma sperimentale di cui alla Legge n. 128/2013 (conversione in legge del c.d. Decreto “Istruzione”) i contratti di apprendistato possono essere stipulati anche in deroga ai limiti di eta' previsti per l'apprendistato di alta formazione e ricerca;
in materia di DURC e' previsto che la verifica della regolarita' contributiva avvenga, da chiunque vi abbia interesse, compresa la medesima impresa, con modalita' esclusivamente telematiche e in tempo reale.