Novita' dal 1 ottobre 2014 - Per effetto delle disposizioni introdotte dall'art. 11 D.L. 66/2014, dal 1.10.2014 il pagamento dei tributi (contributi previdenziali, Inail, tributi locali, ecc.) potra' essere effettuato mediante il modello F24 cartaceo (presso banche, Poste italiane, Equitalia) solo da soggetti persone fisiche, che debbano versare un saldo pari o inferiore a € 1.000, senza alcuna compensazione. In tutti gli altri casi e' necessario utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) o delle banche/Poste (Home banking o Cbi); l'uso dei servizi telematici di banche o poste e' inibito nel caso in cui il modello presenti un saldo a zero per effetto di compensazioni (si potranno utilizzare solo i servizi Entratel o Fisconline). Sempre valide le limitazioni per i soggetti IVA - I nuovi limiti si aggiungono a quelli gia' previsti da altre disposizioni vigenti in materia, quali l'obbligo di presentazione con modalita' telematiche per i titolari di partita Iva, i limiti alla compensazione dei crediti IVA e dei crediti di imposte dirette, il divieto di compensazione di crediti di imposte erariali, in presenza di imposte erariali iscritte a ruolo e non pagate. Pertanto, i titolari di partita Iva non possono mai procedere al versamento mediante il modello F24 cartaceo. Tali soggetti, inoltre, se intendono effettuare la compensazione orizzontale di crediti IVA per importi superiori a € 5.000,00 hanno l'obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. L'utilizzo dei servizi di home banking messi a disposizione dalle banche e da Poste Italiane, ovvero dei servizi di remote banking (CBI) offerti dalle banche/Poste, e' consentito esclusivamente a coloro che effettuano compensazioni di crediti IVA inferiori a € 5.000,00. F24 cartaceo ancora valido per pochi - I titolari di partita Iva non possono mai usare l'F24 cartaceo. Esso e' utilizzabile solo se il saldo finale, senza alcuna compensazione, ha un importo pari o inferiore a mille euro. Home banking – È pagabile tramite l'home banking (o comunque tramite i servizi di remote banking (Cbi) offerti dal sistema bancario, con addebito nel conto corrente) l'F24 se non vi sono compensazioni di crediti Iva (annuale o dei primi tre trimestri), per importi superiori a 5.000 euro annui e se il saldo finale, anche grazie alle compensazioni, e' positivo (cioe' a debito ovvero diverso da zero). F24 pagato tramite F24 web, F24 online ed F24 cumulativo di Fiscoline o Entratel – È sempre possibile pagare gli F24 con tali metodi. Per l'F24 web e l'F24 online, cioe' quelli che consentono di fare direttamente l'F24 telematico, senza avvalersi di altri soggetti terzi (intermediari abilitati), la richiesta di pagamento dell'F24 viene scartata se non c'e' la corrispondenza tra il codice fiscale del contribuente indicato nel modello F24 e quello del titolare del conto corrente di addebito (o del cointestatario con abilitazione a operare con firma disgiunta). In questi casi, da ottobre 2014, non potendo piu' pagare in contanti un F24 cartaceo, sara' necessario aprire obbligatoriamente un conto corrente per addebitare il modello telematico, generato con l'F24 web o l'F24 online. In alternativa, ci si dovra' affidare a un intermediario abilitato a Entratel che, tramite l'F24 cumulativo, potra' effettuare i versamenti on-line per conto dei propri clienti con addebito unico sul proprio conto corrente delle somme complessivamente dovute.