IRAP: INTEGRALMENTE DEDUCIBILE IL COSTO DEL LAVORO INDETERMINATO
NEWS PUBBLICATA IL: 12/01/2015
Integrale deducibilita', dal 2015, dei costi sostenuti per il personale impiegato a tempo indeterminato; credito d'imposta a favore di chi non ha lavoratori dipendenti; ripristino, per il 2014, delle aliquote applicate l'anno precedente.Queste le novita' per i soggetti Irap, contenute nella Stabilita' 2015 (articolo 1, commi 20-25,legge 190/2014).Dunque, a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 (vale a dire, dal 2015, per i contribuenti “solari”, cioe' con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), e' integralmente deducibile dall'Irap il costo sostenuto per lavoro dipendente a tempo indeterminato, eccedente le deduzioni applicate ai sensi dell'articolo 11 del Dlgs 446/1997, commi 1, lettera a (contributi per assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro; deduzione forfetaria e contributi assistenziali e previdenziali per i lavoratori a tempo indeterminato; spese per apprendisti, disabili, personale assunto con contratti di formazione e lavoro, personale addetto alla ricerca e sviluppo), 1-bis(indennita' di trasferta, per la parte che non concorre al reddito del dipendente, sostenute dalle imprese di autotrasporto merci), 4-bis.1 (deduzione per le imprese con componenti positivi non superiori a 400mila euro) e 4-quater(deduzione per l'incremento della base occupazionale).In pratica, se la somma delle deduzioni gia' spettanti risulta inferiore al costo del lavoro, compete un'ulteriore deduzione a copertura dell'intero onere sostenuto.Il beneficio spetta ai soggetti Irap che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli articoli 5 (societa' di capitali ed enti commerciali), 5-bis(societa' di persone e imprese individuali), 6 (banche e altri enti e societa' finanziari), 7 (imprese di assicurazione), 8 (persone fisiche, societa' semplici ed equiparate) e 9 (produttori agricoli titolari di reddito agrario, esclusi quelli con volume d'affari annuo non superiore a 7mila euro, che si avvalgono del regime speciale Iva) del Dlgs 446/1997.Per produttori e societa' agricoli, l'agevolazione – previa autorizzazione della Commissione europea – spetta anche per ogni lavoratore agricolo dipendente a tempo determinato, purche' quest'ultimo, nel periodo d'imposta, abbia lavorato almeno 150 giornate e il contratto non duri meno di tre anni.