L'esonero dai versamenti fino a 8.060 euro si estende alle assunzioni di lavoratori gia' impiegati a terminePossibilita' di stabilizzare lavoratori gia' impiegati a tempo determinato e nessun vincolo di incremento occupazionale. Potrebbero essere questi, a conti fatti, due degli elementi piu' apprezzati dalle imprese nella disciplina del nuovo esonero contributivo in vigore dal 1 gennaio scorso, introdotto dalla legge di stabilita' (legge 190/2014, articolo 1, comma 118) e illustrato dalla circolare Inps 17 del 29 gennaio. Fermo restando il requisito della regolarita' contributiva tramite Durc, la possibilita' di sfruttare il bonus anche senza variare la base occupazionale o per lavoratori gia' in forza all'azienda potrebbe rivelarsi particolarmente appetibile.L'esonero contributivo riguarda tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, anche se part-time, con l'eccezione dei contratti di apprendistato e di lavoro domestico. Nelle tipologie contrattuali incentivate rientra anche il lavoro ripartito a tempo indeterminato (job sharing), purche' le condizioni per l'applicazione siano possedute da ambedue i lavoratori coinvolti. Le nuove norme valgono anche per assumere personale con qualifica dirigenziale e per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione. Ancora, e' possibile fruire del bonus per i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati dalle cooperative di produzione e lavoro (legge 142/2001). In ogni caso, l'incentivo puo' ritenersi valido anche nel caso dell'assunzione di lavoratori disabili (legge 68/1999, articolo 3).L'aspetto piu' significativo, pero' , e' che si potranno assumere a tempo indeterminato o stabilizzare anche lavoratori gia' occupati in azienda con contratti a termine. Questo e' possibile perche' la specifica regolamentazione introdotta con la legge di stabilita' 2015 contiene disposizioni speciali che prevalgono su alcuni principi generali introdotti in materia di diritto di precedenza dalla legge 92/2012. Come chiarito dalla circolare Inps 17/2015, puo' fruire dell'esonero contributivo il datore di lavoro privato, che adempie all'obbligo (previsto dall'articolo 5, comma 4-quater del Dlgs 368/2001), di dare precedenza, nell'assunzione a tempo indeterminato, al lavoratore con il quale, nei 12 mesi precedenti, ha avuto uno o piu' rapporti di lavoro a termine per un periodo complessivo di attivita' superiore a sei mesi.