GIOVEDI', 05 MARZO 2015 10:30 VOUCHER NON ATTIVABILI CON PERCETTORI DI PRESTAZION
NEWS PUBBLICATA IL: 05/03/2015
Voucher con lavoratori percettori di prestazioni economiche integrative del salario o di sostegno al reddito, 2015 non coperto.
Milleproroghe (legge n.11/2015) non estende all'anno 2015 la possibilita' di effettuare lavoro accessorio con cassaintegrati e disoccupati. E' atteso un nuovo provvedimento, oppure tali soggetti saranno esclusi dai buoni lavoro.
Per l'anno 2014, le prestazioni di lavoro occasionale ed accessorio, con limite massimo di 3.000 euro per anno solare, potevano essere rese, in tutti i settori produttivi compresi gli enti locali (con il rispetto dei vincoli di contenimento delle spese e del patto di stabilita'), dai percettori di prestazioni economiche integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS, per questi lavoratori, sottraeva dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito corrisposte, gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio. Fatta salva la ritenuta complessiva sul valore nominale del “voucher” (13% alla gestione separata INPS, 7% all'INAIL, 5% a titolo di rimborso spese a favore dell'INPS per i costi di gestione), la somma percepita per la prestazione lavorativa,era esente da imposizione fiscale e non incideva sullo stato di disoccupato od inoccupato (art. 72, comma 3).
CAMPO D'APPLICAZIONE FINO AL 2014
DATORI DI LAVORO
LAVORATORI
tutti(compresi enti locali)
Tutti i percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito
Fino a € 3.000
(importo non rivalutato da Inps con circolare n.28/14)
…
Art. 70 dlgs n. 276/03
Definizione e campo di applicazione1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attivita' lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalita' dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente. Fermo restando il limite complessivo di 5.000 euro nel corso di un anno solare, nei confronti dei committenti imprenditori commerciali o professionisti, le attivita' lavorative di cui al presente comma possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma. Per gli anni 2013 e 2014, prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresi' rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, fermo restando quanto previsto dal comma 3 e nel limite massimo di 3.000 euro di corrispettivo per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.