CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI ED ESONERO CONTRIBUTIVO
NEWS PUBBLICATA IL: 10/03/2015
DAL 07/03/2015 E' OPERATIVO IL CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI
C'e' una sottile “linea rossa” che lega ilcontratto a tutele crescenticon l'agevolazione contributivaintrodotta dal comma 118 dell'articolo unico della legge di stabilita' 2015. Entrambi gli istituti, infatti, sono finalizzati a favorire l'assunzione a tempo indeterminato o, per meglio dire, per cercare di rimuovere la paura di molti datori a stabilizzare un rapporto di lavoro.Per verificare il diritto all'esonero triennale, fermo restando che il contratto deve essere a tempo indeterminato (anche part time) e' sufficiente conoscere lo status del lavoratore negli ultimi sei mesi che precedono la data dell'assunzione. Se nel semestre precedente non emergono periodi di lavoro a tempo indeterminato con contratto di lavoro subordinato (a maggior ragione se e' rimasto disoccupato), tutte le altre ipotesi quali il tempo determinato (anche con lo stesso datore), co.co.co. o co.co.pro, lavoratore occasionale, associato in partecipazione, lavoro accessorio, partita Iva sono ininfluenti e quindi contribuiscono a creare il semestre “bianco” necessario per ottenere l'esonero.Per il resto va ricordato che esiste un tetto annuale di 8.060 euro all'esonero, che pero' non dovrebbe incidere piu' di tanto, in quanto corrisponde a retribuzioni intorno ai 25.000- 28.000 euro (l'importo varia in funzione dell'aliquota Inps applicata), che di norma sono quelle corrispondenti a un livello salariale medio vigente nel nostro Paese.Va aggiunto che il beneficio, per ora, vale solo nel 2015 (anche se la norma fa riferimento ai contratti “stipulati” e non “avviati” entro il 31 dicembre), ma cio' significa comunque, a scanso di equivoci, che se l'assunzione viene effettuata in data 31 dicembre 2015 l'esonero spetta comunque per 36 mesi.