LaLegge di Stabilita'2015 ha introdotto la possibilita', per i lavoratori dipendenti del settore privato, di richiedere l'erogazione del Tfr maturato mensilmente, in via sperimentale, per il periodo che va dal 1 marzo 2015 al 30 giugno 2018. Lo scorso 19 marzo e' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 29/2015, che rende operativa la misura: tutti i lavoratori dipendenti del settore privato, in possesso di un'anzianita' di servizio pari ad almeno sei mesi, possono scegliere di ricevere mensilmente, unitamente alla retribuzione ordinaria, la quota di trattamento di fine rapporto maturata nel periodo corrispondente. Una volta manifestata la volonta' di ricevere il Tfr in busta paga, l'opzione non puo' essere modificata fino al 30 giugno 2018.
La liquidazione del TFR in busta paga decorre dal mese successivo a quello nel quale il lavoratore presenta l'istanza al datore di lavoro, da redigere secondo il modello allegato al decreto. Il modulo consiste in una dichiarazione resa dal lavoratore, nella quale lo stesso attesta il possesso dei requisiti soggettivi richiesti dalla norma: la dichiarazione, per esempio, non si estende al requisito di anzianita', che e' un dato immediatamente verificabile dal datore di lavoro. Il datore di lavoro e' tenuto a rilasciare al lavoratore una copia del modulo controfirmata per ricevuta ovvero un'apposita attestazione di ricevimento anche a mezzo posta elettronica. In caso di accesso al finanziamento bancario assistito da garanzia, la liquidazione mensile si effettua a partire dal terzo mese successivo a quello di presentazione della richiesta.Il decreto attuativo, infatti, disciplina compiutamente le condizioni per l'eventuale l'accesso ad un finanziamento bancario riservato ai datori di lavoro con meno di 50 addetti: gli istituti bancari dovranno preventivamente aderire ad un accordo quadro che sara' stipulato tra i Ministeri dell'Economia e del Lavoro e l'ABI, e successivamente erogare i prestiti applicando tassi di interesse, onnicomprensivi di ogni eventuale onere, non superiori a quelli stabiliti per la rivalutazione del Tfr, vale a dire l' 1,5% maggiorato annualmente del 75% dell'incremento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.