E' di questi giorni la notizia, diffusa dagli organi di stampa, di un lavoratore, che sul proprio profilo Facebook ha apostrofato le proprie colleghe con epiteti “di assoluta gravita'”.
Tale comportamento e' stato causa di licenziamento che il tribunale del luogo (Ivrea) ha convalidato. La domanda che i Consulenti del Lavoro sentono porsi dai propri clienti e': quali comportamenti del dipendente, al di fuori dell'azienda, possono essere causa di licenziamento?
Per rispondere a questa domanda dobbiamo ricorrere a quanto previsto dall'art. 2119 del codice civile, che prevede la possibilita' di recesso dal rapporto di lavoro (per entrambe le parti) qualora intervenga una causa che non ne renda possibile la prosecuzione, nemmeno temporanea.
Il licenziamento normato dal suddetto art. 2119 e' quello, comunemente noto, come “licenziamento per giusta causa” che si concretizza quando viene meno uno dei requisiti fondamentali del rapporto di lavoro come, nel caso di specie, il vincolo fiduciario che lega datore di lavoro e lavoratore. Sulla questione e' intervenuta recentemente anche la Suprema Corte di Cassazione con sentenza 2550 del 12.02.2015 che ha sancito la legittimita' del licenziamento per fatti avvenuti al di fuori del rapporto di lavoro ma, che per la loro gravita', incidono irrimediabilmente e in modo distruttivo sul vincolo fiduciario alla base del rapporto lavorativo. Nel caso affrontato dai Giudici di legittimita', il lavoratore si era reso responsabile di atti di violenza contro la moglie (collega) al di fuori dell'azienda.
Entrambe le sentenze stabiliscono il principio che un lavoratore, anche al di fuori del rapporto di lavoro, deve tenere un comportamento che non comprometta il vincolo fiduciario con il proprio datore di lavoro, tenendo presente il principio che per ledere il vincolo fiduciario e' sufficiente, non solo un comportamento gravissimo (come la commissione di reati gravi ecc.), ma anche la commissione di fatti meno gravi (come gli insulti su un social network), che distruggono, comunque, il vincolo fiduciario, se rivolti a persone, o gruppi di persone, facenti parte della propria sfera lavorativa, parimenti, la commissione di fatti di media gravita' che pero' incidono sulle qualita' personali/morali alla base delle mansioni svolte, sono anch'essi, causa di recesso contrattuale (pensiamo ad esempio ad una guardia giurata condannata per taccheggio).