Aumenta a luglio il limite di esenzione fiscale applicabile ai “buoni pasto” acquistati per i dipendenti, passando da 5,29 euro a 7 euro, se essi sono in formato elettronico.
I buoni pasto sono benefit che l'azienda concede ai dipendenti, con i quali il lavoratore e' legittimato ad ottenere dagli esercizi convenzionati (bar, ristoranti, gastronomie, ecc) servizi sostitutivi di mensa, cioe' servizi di somministrazione di alimenti e bevande.
Il buono puo' essere:
- Cartaceo (o ticket restaurante): in tal caso devono riportare il codice fiscale o la ragione sociale del datore di lavoro e della societa' di emissione; il valore facciale; il termine temporale di utilizzo; lo spazio riservato per l'apposizione della data di utilizzo, della firma dell'utilizzatore e del timbro dell'esercizio convenzionato presso il quale il buono viene utilizzato; la dicitura “non cumulabile, ne' cedibile, ne' commercializzabile, ne' convertibile in denaro; puo' essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dall'utilizzatore”;
- Elettronico (card o badge): con questa opzione la somministrazione di alimenti e bevande avviene previo rilascio di card appositamente codificata con i dati anagrafici del dipendente; la card/badge consente di fruire di una sola prestazione giornaliera; l'utilizzo delle card, non consente di posticipare nel tempo la fruizione della prestazione e, pertanto, il dipendente che non consumi il pasto non potra' piu' recuperarlo nei giorni ne' al medesimo verra' riconosciuto altro analogo diritto riconducibile al servizio di mensa aziendale.
Con riguardo al trattamento fiscale dei buoni pasto in capo al dipendente, fino al 30.06.2015 la disposizione normativa prevedeva che le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro non costituivano reddito imponibile in capo al dipendente fino all'importo complessivo giornaliero di 5,29 euro, sia che si trattasse di buoni cartacei o elettronici. Dal 1 luglio, invece, la soglia di non imponibilita' e' stata innalzata a 7 euro nel caso in cui i buoni siano in formato elettronico (restano invariate le disposizioni in materia di buoni cartacei).
Per l'azienda, i costi legati all'acquisto dei buoni pasto sono deducibili al 100% e non scontano il limite del 75% previsto per le spese di vitto e alloggio e, con riguardo ai profili IVA, l'imposta relativa ai suddetti acquisti e' sempre integralmente detraibile.