Corte di Cassazione - Sentenza n. 33330 dell'8 settembre 2011Si realizza il reato di truffa, e non di evasione contributiva qualora il datore di lavoro comunichi all'INPS dati volutamente falsi, che gli garantiscono un conguaglio piu' favorevole.Nel caso di specie, un imprenditore aveva dichiarato all'INPS di aver versato ai propri dipendenti delle somme quali indennita' di maternita', nella realta' mai corrisposte, realizzando cosi' un ingiusto profitto e non gia' una semplice evasione contributiva.