Il D.lgs n. 151 del 14.9.2014 ha introdotto, tra le altre, disposizioni di razionalizzazione e semplificazione di alcune procedure in materia di rapporti di lavoro.In effetti, la semplificazione, tanto agognata, sembra avere realizzato un processo sostitutivo di una procedura con un'altra, probabilmente, piu' complicata. La disciplina della convalida delle dimissioni (e della risoluzione consensuale), introdotta con la legge 92 del 2012, aveva raggiunto una sua stabilizzazione nella prassi, consolidata e legalmente prevista, di fare sottoscrivere da parte del lavoratore una dichiarazione, apposta in calce alla ricevuta di trasmissione della comunicazione di cessazione del rapporto. Ebbene, il legislatore, convinto che il fenomeno delle dimissioni in bianco abbia, nonostante il sistema di convalida menzionato, ormai assunto dimensioni pandemiche, ha previsto che le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro siano fatte, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalita' telematiche su moduli resi disponibili dal Ministero del lavoro attraverso il sito www.lavoro.gov.it e trasmessi sia al datore di lavoro sia alla Direzione territoriale del lavoro territorialmente competente, con modalita' che verranno stabilite per mezzo di decreto entro 90 giorni. La trasmissione di tali moduli (anche per quanto concerne la revoca, stabilita ex lege nel termine decadenziale di 7 giorni) potra' avvenire anche per il tramite di patronati, enti bilaterali e commissioni di certificazioni. Il Legislatore, dunque, al fine di estirpare un fenomeno ?di nicchia?, ha disegnato un meccanismo di controllo, che avra' come conseguenza un inevitabile inasprimento di rapporti tra datori di lavoro e lavoratori, in quanto risultera' oggettivamente complicato porre a carico di un lavoratore un adempimento cosi' palesemente impeditivo della stessa volonta' dimissionaria. Le dimissioni, in quanto atto unilaterale ricettizio, dovrebbero avere efficacia, secondo le normali regoli civilistiche, nel momento in cui giungono a conoscenza del destinatario. L'eventuale revoca delle stesse in conseguenza di vizi del consenso, attiene alla patologia dell'atto e dovrebbe seguire il normale percorso impugnativo previsto gia' per il licenziamento. In materia di assicurazione infortuni sul lavoro due sono le novita' significative : l'abrogazione sia dell'adempimento dell'invio della denuncia di infortunio alla autorita' di p.s. sia del registro infortuni. Non si individuano altre disposizioni di rilievo. Al riguardo, una semplificazione effettiva avrebbe richiesto che anche per quanto concerne il pagamento del premio assicurativo dovuto all'Inail si fosse previsto un ademimento in modalita' mensile anziche' annuale, sfruttando il sistema, ormai consolidato, dell'Uniemens.L'estensione delle disposizioni previste in tema di sicurezza e tutela della salute al lavoro accessorio non puo' rientrare in un ambito di semplificazione, quanto, piuttosto, in un giusto completamento di una normativa in continua evoluzione rispetto alla individuazione di nuove categorie di lavoratori da ricomprendere nella descritta tutela.Nemmeno il restyling della ?maxisanzione per lavoro nero? puo' ricomprendersi in un disegno di semplificazione e/ o razionalizzazione degli adempimenti, essendo stata riconfermata, in realta', la struttura normativa precedente, con l'unica novita' della reintroduzione della ?diffida obbligatoria?, che, certamente rappresenta un positivo strumento di riduzione della sanzione, ma al tempo stesso introduce non poche difficolta' interpretative. Infatti, la condizioni prevista dall'art. 22 del decreto legislativo n. 151/15, secondo cui, ai fini del perfezionamento della diffida occorre che i lavoratori in forza presso l'azienda e non regolarizzati vengano assunti a tempo indeterminato (anche part-time e financo a tempo determinato nei limiti previsti), rappresenta un ?cubo di rubik? da risolvere .Rimanendo nell'ambito sanzionatorio, si rileva un intervento di parametrazione degli importi da parte del Dlgs 151/15 in materia di LUL. Purtroppo, rimane ancora poco chiara quale sia la linea di confine tra il c.d. errore materiale e l'infedele registrazione, atteso che ogni imputazione puo' rientrare nell'una o nell'altra fattispecie.Infine, la nuova normativa regolatrice del collocamento obbligatorio, sostitutiva della precedente, probabilmente presenta accenti di razionalizzazione ma non evidenzia trame semplificative di grande rilievo.