L'INPS, con la circolare n. 170 del 13 ottobre 2015, esamina la compatibilita'ecumulabilita' del lavoro accessorio con le prestazioni di sostegno al reddito.Compatibilita' e cumulabilita' del lavoro accessorio con le prestazioni a sostegno del reddito L'articolo 48 del decreto legislativo n. 81 del 2015, al secondo comma, prevede che prestazioni di lavoro accessorio possano essere rese, “in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite complessivo di 3.000 euro di compenso per anno civile, anche essi rivalutati, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.”Compatibilita' e cumulabilita' del lavoro accessorio con l'indennita' di mobilita' Il beneficiario dell'indennita' di mobilita' e' tenuto a comunicare all'INPS, entro cinque giorni dall'inizio dell'attivita' di lavoro accessorio o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di indennita' di mobilita', il reddito presunto derivante dalla predetta attivita' nell'anno solare, a far data dall'inizio della prestazione di lavoro accessorio.Compatibilita' e cumulabilita' del lavoro accessorio con la NASPIRinvio a Circolare INPS n. 142/15 punto 9.1.Compatibilita' e cumulabilita' del lavoro accessorio con la disoccupazione agricolaIn considerazione del fatto che l'indennita' di disoccupazione agricola viene richiesta ed erogata nell'anno successivo a quello in cui si e' verificato lo stato di disoccupazione, che la cumulabilita' con tale prestazione deve essere valutata con riferimento all'eventuale attivita' di lavoro accessorio svolta nell'anno di competenza della prestazione.Compatibilita' e cumulabilita' del lavoro accessorio con la Cassa Integrazione GuadagniLe remunerazioni da lavoro accessorio che superino il limite dei 3.000 euro non sono integralmente cumulabili: ad esse dovra' essere applicata la disciplina ordinaria sulla compatibilita' ed eventuale cumulabilita' parziale della retribuzione. Conseguentemente, per il solo caso di emolumenti da lavoro accessorio che rientrino nel limite dei 3.000 euro annui, l'interessato non sara' obbligato a presentare all'INPS la comunicazione preventiva.