Un nuovo adempimento per il lavoratore sara' indispensabile a breve affinche' le dimissioni siano valide.L'art. 26 del Decreto Legislativo n.151/15, ridisegna le modalita' per la cessazione del rapporto di lavoro derivante da dimissioni volontarie e risoluzione consensuale. Le stesse, trascorsi 60 giorni dall'entrata in vigore di un decreto ancora da emanare, dovranno essere effettuate, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalita' telematiche su apposita modulistica che verra' resa disponibile sul sito del Ministero del Lavoro e, successivamente, inviate alla Direzione Territoriale del Lavoro competente ed al datore di Lavoro.La trasmissione dei moduli sara' possibile anche per il tramite di patronati, organizzazioni sindacali, enti bilaterali costituiti a iniziativa di una o piu' associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative e Commissioni di certificazione di cui all'art.76 D.Lgs. n.276/2003 (tra le quali troviamo i Consigli provinciali dell'Ordine dei Consulenti del lavoro).La facolta' di revoca delle dimissioni, effettuate come dicevamo on line, dura sette giorni: termine entro il quale il lavoratore potra', sempre on line, annullare la comunicazione effettuata. La procedura, pero', allo stato attuale non e' ancora attiva visto che occorrera' un decreto del Ministero del Lavoro da emanarsi entro il 23 dicembre 2015 (90 giorni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs.) per definire standard e modalita' di trasmissione. Sono escluse dalla comunicazione telematica le dimissioni e le risoluzioni consensuali derivanti da rapporto di lavoro domestico e nei casi di conciliazioni o procedimenti di risoluzione del rapporto di lavoro, presso le commissioni di certificazione. L'alterazione dei moduli ricevuti, eccezion fatta nei casi in cui si manifesti reato, e' punito con una sanzione amministrativa da 5.000 a 30.000 euro, irrogata dalla Direzione territoriale del Lavoro nel caso di accertamento dell'infrazione