È illegittimo il licenziamento del lavoratore, nel contesto di una situazione finanziaria aziendale difficile, sul presupposto del suo rifiuto alla trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. A chiarirlo e' la Corte di cassazione con la sentenza 21875/15, sottolineando come l'articolo 8, comma 1, del Dlgs 81/2015, ha previsto che il rifiuto del lavoratore alla modifica del proprio regime di orario di lavoro non costituisce un giustificato motivo di licenziamento. La Cassazione ha, inoltre, precisatoche il licenziamento del lavoratore che non acconsente alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part time, si puo' giustificare solo se il datore di lavoro abbia dimostrato che sussistono effettive esigenze economico-organizzative, oltre a dimostrare la sussistenza del nesso causale tra le esigenze aziendali ed il recesso per giustificato motivo oggettivo.