VOUCHER, NASPI, MOBILITA', DISOCCUPAZIONE AGRICOLA E CIG
NEWS PUBBLICATA IL: 23/12/2015
Il Jobs Act e' intervenuto apportando anche rilevanti modifiche al lavoro accessorio (buoni lavoro o voucher). L'INPS ne ha riepilogato la compatibilita' con alcune prestazioni nella circolare n.170/15.Le prestazioni di lavoro accessorio possono essere resein tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali. Se sono percepite da soggetti percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, il limite complessivo e' di € 3.000 per anno civile (€ 4.000 lordi da 1.1. a 31.12) anziche' € 7.000. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.Anche la Naspi e' interamente cumulabile con i voucher nel limite di € 3.000 per anno civile. Per i compensi che superano € 3.000 e fino a 7.000, la Naspi sara' ridotta di un importo pari all'80% del compenso rapportato al periodo intercorrente tra la data di inizio dell'attivita' e la data in cui termina il periodo di godimento dell'indennita' o, se antecedente, la fine dell'anno. Il beneficiario di Naspi deve comunicare all'INPS entro un mese dall'inizio dell'attivita' di lavoro accessorio, o (se preesistente) dalla data della domanda di Naspi, il compenso derivante dalla predetta attivita'.Dal 1 gennaio 2015 l'indennita' di mobilita' e' interamente cumulabile con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro accessorio nel limite complessivo di € 3.000 per anno civile. Per i compensi che superano questo limite e fino a € 7.000 annui, il reddito derivante dallo svolgimento del lavoro accessorio sara' compatibile e cumulabile con l'indennita' di mobilita' nei limiti della legge n. 223/91.Il beneficiario dell'indennita' di mobilita' e' tenuto a comunicare all'INPS, entro 5 giorni dall'inizio dell'attivita' di lavoro accessorio, o (se preesistente) dalla data di presentazione della domanda di indennita' di mobilita', il reddito presunto derivante dalla predetta attivita' nell'anno solare, a far data dall'inizio della prestazione di lavoro accessorio.Anche i trattamenti di disoccupazione agricola sono compatibili con lo svolgimento di attivita' di lavoro occasionale accessorio. Il diritto di cumulo di tale indennita' con il reddito da lavoro accessorio svolto nell'anno di riferimento della prestazione, e' possibile nel limite complessivo annuale di € 3.000 netti. La cumulabilita' va valutata con riferimento all'eventuale attivita' con i voucher svolta nell'anno di competenza della prestazione.Le integrazioni salariali, inoltre, sono interamente cumulabili con i buoni lavoro, sempre entro € 3.000 per anno civile. Per i compensi che superano detto limite (e fino a € 7.000), le somme derivanti dal lavoro accessorio che superano i € 3.000 euro non sono integralmente cumulabili: ad esse va applicata la disciplina ordinaria sulla compatibilita' ed eventuale cumulabilita' parziale della retribuzione. Solo se gli emolumenti da lavoro accessorio rientrano nel limite di € 3.000 euro annui, l'interessato non e' obbligato a presentare all'INPS la comunicazione preventiva. Mentre questa andra' resa prima che il compenso superi il limite di € 3.000, anche se derivante da piu' contratti di lavoro accessorio stipulati nel corso dell'anno, pena la decadenza dalle integrazioni salariali (CIGO, CIGS, ecc).