Nasce una prestazione flessibile per tempi e luoghi, con il fine di organizzare meglio la vita dei lavoratori, lo smart working.Il lavoro agile e' stato oggetto di regolamentazione contenuta nel disegno di legge approvato il 28 gennaio 2016 dal Consiglio dei ministri. Il ddl, proposto dal ministro del lavoro Poletti, reca misure di sostegno e di tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale ed anche misure volte a favorire l'articolazione flessibile, in relazione ai tempi e ai luoghi di svolgimento del lavoro subordinato.Nella seconda parte del provvedimento, invece, vengono dettate disposizioni in materia di lavoro agile, che non consiste in una nuovatipologia contrattuale, ma in una “modalita' flessibile di svolgimento del rapporto di lavoro subordinato quanto ai luoghi e ai tempi di lavoro, finalizzata a regolare forme innovative di organizzazione del lavoro, agevolando cosi' la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro”.Il lavoro agile si concretizza in una prestazione di lavoro subordinato che puo' essere eseguita in parte all'interno dei locali aziendali e in parte all'esterno. Questo anche grazie alle nuove tecnologie che consentono di lavorare da remoto, con smartphone o pc, entro i limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.Si tratta, quindi, di una forma diversa dal telelavoro, poiche' permettera' di usufruire di qualsiasi tipo di postazione utile a svolgere il proprio lavoro, incrementando produttivita' e conciliazione vita-lavoro.Cosi', al fine di rendere attuabile il lavoro agile, e' previsto che il lavoratore, quando presta l'attivita' di lavoro subordinato in modalita' agile, ha diritto di ricevere un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato ai lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda.Importante risulta la precisazione con la quale si afferma che gli incentivi di carattere fiscale e contributivo, eventualmente riconosciuti in relazione agli incrementi di produttivita' ed efficienza del lavoro subordinato, siano applicati anche quando l'attivita' lavorativa sia prestata in modalita' di lavoro agile.Tra gli obblighi del datore di lavoro permane la garanzia al lavoratore che svolge la prestazione in modalita' di lavoro agile, del rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza. Informazioni dai Consulenti del lavoro. Il provvedimento non e' ancora diventato legge.