La
normativa vigente obbliga il datore alla concessione di un intervallo
per pausa di almeno 10 minuti ai fini del recupero delle energie
psico-fisiche del lavoratore. Si definisce pausa qualsiasi momento di
inattivita' presente nell'intero arco lavorativo giornaliero, che sia
tale da consentire l'effettivo recupero delle energie, la consumazione
del pasto e/o l'attenuazione di mansioni monotone e ripetitive, la
collocazione temporale della pausa e' stabilita dal datore di lavoro, nel
rispetto delle esigenze tecniche del processo produttivo.
Qualora
l'organizzazione del lavoro preveda la “pausa pranzo”, l'obbligo di
fruizione della pausa puo' essere assolto in corrispondenza del momento
stesso di sospensione dell'attivita'.
Esistono inoltre delle previsioni specifiche ed integrative a tutela di determinate categorie di lavoratori:
·
gli addetti ai videoterminali con orario di lavoro pari ad almeno 20
ore settimanali hanno diritto ad una pausa di 15 minuti ogni due ore di
applicazione continuativa al video;
·
i bambini e gli adolescenti, al superamento delle quattro ore e mezza
di lavoro senza interruzione, devo osservare una pausa di almeno un'ora;
·
il lavoratore domestico ha diritto ad un congruo periodo di riposo
giornalieri e a non meno di 8 ore consecutive di riposo notturno;
·
l'orario di lavoro del personale addetto al trasporto di merci o
persone deve prevedere dei riposi intermedi di 30 minuti, in caso di
orario compreso tra le sei e le nove ore giornaliere; di 45 minuti se
superiore.
In
assenza di specifiche previsioni dettate dalla contrattazione di
categoria o aziendale, la legge prevede la non retribuibilita' delle
pause lavorative relative a:
· riposi intermedi, trascorsi sia all'esterno che all'interno dell'azienda;
· il tempo di viaggio necessario a raggiungere il posto di lavoro;
·
le soste di lavoro di durata superiore ai dieci minuti, durante le
quale non sia richiesta alcuna prestazione di lavoro. Le soste, in
particolare, costituiscono delle pause ”interne” alla prestazione, non
predeterminate e connesse allo svolgimento e all'organizzazione del
processo produttivo;
·
soste per causa di forza maggiore o comunque non imputabili al
lavoratore. In questo caso, qualora la durata superi i 30 minuti, il
diritto alla retribuzione e' previsto soltanto nel caso in cui il datore
trattenga comunque il lavoratore presso il luogo di lavoro.