Condizioni per usufruire dell'esonero biennale 2016:a) il lavoratore, nel corso dei sei mesi precedenti l'assunzione, non deve risultare occupato, presso qualsiasi datore di lavoro, in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.b) il lavoratore, nel corso dei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della Legge di stabilita' 2016 (1.10.2015-31.12.2015), non deve essere stato titolare di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente l'incentivo ovvero con societa' da questi controllate o a questi collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c., nonche' facenti capo, ancorche' per interposta persona, al datore di lavoro medesimo;c) il lavoratore non deve avere avuto un precedente rapporto per il quale il datore di lavoro ha gia' goduto della medesima agevolazione o dell'esonero previsto dall'articolo 1, comma 118, della legge n. 190/2014. Difatti, in forza delle previsioni del piu' volte citato comma 178, ”L'esonero … non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma ovvero di cui all'articolo 1, comma 118, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sia gia' stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato”. Avuto riguardo alla finalita' antielusiva alla base della predetta condizione di legge, va da se' che lo sgravio e' escluso anche se sia stato fruito da una societa' controllata dal datore di lavoro o ad esso collegata ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facente capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, al momento della nuova assunzione.Il beneficio, quindi, viene negato solo nel caso di assunzione di lavoratore per cui a beneficiare di uno dei due incentivi (2015 o 2016) sia stato il medesimo datore di lavoro che instaura il rapporto di lavoro, o una societa' da questi controllata/collegata.Circolare Inps 57/16c) il lavoratore non deve avere avuto un precedente rapporto per il quale il datore di lavoro ha gia' goduto della medesima agevolazione o dell'esonero previsto dall'articolo 1, comma 118, della legge n. 190/2014.Circolare Inps 17/15c)il lavoratore non deve avere avuto un precedente rapporto di lavoro agevolato, ai sensi della Legge di stabilita' 2015, con lo stesso datore di lavoro che assume. Difatti, in forza delle previsioni di cui al secondo periodo del piu' volte citato comma 118,”L'esonero di cui al presente comma … non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio … sia gia' stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato”.