La Commissione per gli interpelli sulla sicurezza del lavoro del Ministero del Lavoro con la nota n. 1/2016 risponde a 2 quesiti formulati dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri sulla corretta interpretazione dei commi 9 e 10 dell'art. 90 del dlgs n. 81/2008, il Testo unico sulla sicurezza, precisando che senza il rilascio del Documento unico di regolarita' contributiva di un'impresa o di un lavoratore autonomo si devono sospendere i lavori, pubblici e privati. La Commissione ribadisce che l'amministrazione concedente deve sospendere l'efficacia del titolo abilitativo in assenza del Durc sia nel caso d'inadempienze comunicate da organi di vigilanza, sia in caso d'inadempienze accertate dall'amministrazione stessa. Si sottolinea, inoltre, che nei lavori privati il committente o responsabile dei lavori deve chiedere il Durc a imprese e lavoratori autonomi per verificare l'idoneita' tecnico-professionale, mentre negli appalti di lavori pubblici, la stazione appaltante deve acquisire d'ufficio il Durc online. Nella nota viene anche precisato che nei lavori privati edili, il committente non deve piu' trasmettere il Durc all'amministrazione concedente prima dell'inizio dei lavori.