Con circolare n. 121 del 5 luglio 2016 l'Inps ha illustrato il nuovo quadro normativo a seguito dell'intervento di parziale depenalizzazione del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali di cui all'articolo 2, c. 1-bis, D.L. n. 463/1983, convertito dalla Legge n. 638/1983. Due sono le fattispecie sanzionatorie previste dal legislatore in base al valore dell'omissione compiuta dal datore di lavoro: la sanzione penale della reclusione fino a tre anni congiunta alla multa fino a euro 1.032 per gli omessi versamenti di importo superiore a euro 10.000 annui e la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000 per gli importi omessi inferiori a tale soglia.L'Istituto ai fini della determinazione dell'importo di euro 10.000 annui, che rappresenta il discrimine per identificare la fattispecie di illecito penale o amministrativo, precisa che l'arco temporale da considerare per il controllo sul corretto adempimento degli obblighi contributivi e' quello che intercorre tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre di ciascun anno. Tenendo conto poi dei vari adempimenti dovuti dai datori di lavoro, l'Inps precisa che i versamenti che concorrono alla determinazione della soglia di euro 10.000 annui sono quelli relativi al mese di dicembre dell'anno precedente all'annualita' considerata (da versare entro il 16 gennaio) fino a quelli relativi al mese di novembre dell'annualita' considerata (da versare entro il 16 dicembre).La notifica dell'accertamento della violazione costituisce l'avvio del procedimento sanzionatorio e puo' essere effettuata dal funzionario che ha accertato la violazione stessa. Entro 30 giorni dalla notifica dell'atto, gli interessati potranno far pervenire all'Inps, scritti difensivi e documenti o fare richiesta di audizione.Infine, sottolinea la circolare dell'Istituto, il mancato pagamento nei termini assegnati consentira' l'avvio del procedimento di emissione dell'ordinanza ingiunzione per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.