LICENZIAMENTI: SI' ALLA REINTEGRA PER FATTO IRRILEVANTE SUL PIANO DISCIPLINARE
NEWS PUBBLICATA IL: 27/09/2016
La Corte di Cassazione torna sull'interpretazione dell'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori con la sentenza n.18418 del 20 settembre 2016, chiarendo che la reintegra dei lavoratori sui quali e' stato applicato un licenziamento disciplinare viziato dall'«insussistenza del fatto contestato» (comma 4) si applica anche nell'ipotesi in cui il fatto, materialmente accaduto, sia privo di illiceita' e quindi irrilevante sul piano disciplinare.La nota giurisprudenziale della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro interviene sul concetto di insussistenza del fatto contestato spiegando che in caso di licenziamento del lavoratore assunto con contratto a tutele crescenti il fatto e' insussistente quando, sebbene sia avvenuto materialmente, non costituisce un inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte del lavoratore e, conseguentemente, non e' rilevante sul piano disciplinare.Di conseguenza, se il fatto ha una rilevanza disciplinare, ma e' sproporzionato rispetto al licenziamento, il datore di lavoro viene condannato a pagare un'indennita' da 12 a 24 mensilita'; se, invece, il fatto non e' materialmente accaduto oppure e' accaduto ma non ha rilevanza disciplinare, perche' e' inconsistente o il lavoratore non ha colpa, il datore deve effettuare la reintegra del lavoratore (anche in regime di tutele crescenti).