VerifIIl datore di lavoro puo' verificare l'effettivita' dello stato di malattia di un pro-prio dipendente rivolgendosi ad un'agenzia investigativa, senza per questo vio-lare le disposizioni in materia previste dall'art. 5 della L. 300/70, e lo puo' fareanche se non sussistono “gravi sospetti”. Lo ha deciso la Corte di Cassazionecon la sentenza n. 18507/2016, respingendo il ricorso di un lavoratore licenzia-to per giusta causa a seguito di una simulazione fraudolenta dello stato di ma-lattia.Si conferma dunque la sentenza d'appello che aveva giudicato legittimo il ri-corso ad un investigatore privato da parte di un datore di lavoro, con la finali-ta' di verificare l'effettivita' di un prolungato stato di malattia di un proprio di-pendente, comunque assistito da apposita certificazione medica che attestavail sussistere di una lombalgia acuta. Nell'occasione, l'investigatore aveva ripre-so con una telecamera il lavoratore mentre eseguiva alcuni lavori sul tetto enella corte della propria abitazione.Sul punto, si ricorda che l'art. 5 della L. 300/70, da un lato, prevede il divietodi compiere verifiche dirette sull'infermita' per malattia dei dipendenti e, dall'al-tro, dispone che il controllo delle assenze possa essere effettuato solo attra-verso gli istituti pubblici preposti e nelle fasce orarie giornaliere prestabilite.Pertanto, la norma sembrerebbe precludere qualsiasi altra forma di accerta-mento da parte del datore di lavoro. La Cassazione, tuttavia, ha ribadito che ledisposizioni ex art. 5 non impediscono che le risultanze dei certificati mediciprodotte dal lavoratore possano essere oggetto di ulteriori controlli datoriali.Orbene, le risultanze delle investigazioni, qualora legittimamente acquisite, so-no tali da privare il certificato medico rilasciato da professionisti convenzionatidegli effetti suoi propri. Una conseguenza non di poco conto, osserva l'Autore,se si considera che il certificato medico costituisce atto pubblico assistito da fe-de privilegiata e, come tale, in generale fa piena prova sino a querela di falso