Collocamento obbligatorio: alcune regole della legge n.68/99 subiscono modifiche ad opera del correttivo del Jobs Act (D.Lgs. n. 185/2016).COMPUTO DELLA RISERVA I disabili non assunti tramite le liste di collocamento speciali possono essere computati nella riserva se la loro disabilita' anche pari al 60% e non solo superiore a tale percentuale. Vanno computati nella quota di riserva i lavoratori, gia' disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro ed anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, purche' abbiano una riduzione della capacita' lavorativa pari o superiore al 60% (prima la percentuale doveva essere superiore al 60%) o minorazioni ascritte dalla 1^ alla 6^ categoria di cui alle tabelle annesse al T.U. delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con DPR n. 915/78, o con disabilita' intellettiva e psichica, con riduzione della capacita' lavorativa superiore al 45%, accertata dagli organi competenti.SANZIONI Viene aumentata la sanzione che le aziende devono pagare (per ogni giorno e per ogni lavoratore) se non assumono disabili estesa la possibilita' di applicazione della diffida.La sanzione per non aver assunto soggetti appartenenti alle categorie protette, entro 60 giorni dalla data in cui insorge l'obbligo, diventa pari ad una somma pari a 5 volte la misura del contributo esonerativo di cui all'articolo 5, comma 3-bis, L. n. 68/99, al giorno, per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato nella medesima giornata.E' applicabile la procedura di diffida ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. n. 124/04, e la diffida dovra' prevedere, in relazione alla quota d'obbligo non coperta, la presentazione agli uffici competenti della richiesta di assunzione o la stipula del contratto di lavoro con il disabile avviato dagli Uffici.