Sul portale Cliclavoro sono state pubblicate le FAQ sul lavoro accessorio emanate dal Ministero del lavoro. Dopo le FAQ di Fondazione studi dei giorni scorsi, il Ministero interviene con importanti precisazioni soprattutto in merito ai tempi delle variazioni e/o modifiche (faq 4). Viene confermata, inoltre, la possibilita' di comprendere in un'unica mail preventiva di comunicazione piu' lavoratori (faq 9) e anche piu' orari di prestazione (faq3).1. Nelle ipotesi in cui il prestatore di lavoro accessorio svolga l'attivita' per tutta la settimana dal lunedi' al venerdi' i committenti non agricoli o professionisti devono effettuare la comunicazione alla sede territoriale competente dell'Ispettorato nazionale del lavoro per ciascun singolo giorno ovvero possono effettuare un'unica comunicazione?Nelle ipotesi in cui il prestatore svolga l'attivita' per l'intera settimana, i datori di lavoro non agricoli possono effettuare una sola comunicazione con la specifica indicazione delle giornate interessate, del luogo e dell'ora di inizio e fine della prestazione di ogni singola giornata.2. I datori di lavoro agricoli come devono effettuare la comunicazione?La comunicazione per i datori di lavoro agricoli presenta contenuti parzialmente diversi rispetto a quella degli altri committenti. Puo' essere effettuata con riferimento ad un arco temporale “fino a tre giorni” e non e' necessario comunicare gli orari di inizio e fine dell'attivita'.3. Per il prestatore che svolge l'attivita' in un'unica giornata ma con due fasce orarie differenziate – ad esempio dalle 11:00 alle 15:00 e dalle 18:00 alle 24:00 – occorre effettuare due comunicazioni distinte oppure risulta sufficiente un'unica comunicazione?È sufficiente effettuare un'unica comunicazione con la specificazione degli orari in cui il lavoratore e' impegnato in attivita' lavorativa.4.Le variazioni e/o modifiche devono essere comunicate almeno sessanta minuti prima delle attivita' cui si riferiscono?La variazione della comunicazione gia' effettuata va comunicata almeno 60 minuti prima delle attivita' cui si riferiscono. Piu' in particolare, a titolo esemplificativo, e' possibile individuare le seguenti ipotesi:- se cambia il nominativo del lavoratore: almeno 60 minuti prima dell'inizio della attivita' lavorativa;- se cambia il luogo della prestazione: almeno 60 minuti prima dell'inizio della attivita' lavorativa presso il nuovo luogo della prestazione;- se si anticipa l'orario di inizio della prestazione: almeno 60 minuti prima del nuovo orario;- se si posticipa l'orario di inizio della prestazione: entro 60 minuti prima del nuovo orario;- se il lavoratore prolunga il proprio orario di lavoro rispetto a quanto gia' comunicato: prima dell'inizio dell'attivita' lavorativa ulteriore;- se il lavoratore termina anticipatamente l'attivita' lavorativa: entro i 60 minuti successivi;- se il lavoratore non si presenta: entro i 60 minuti successivi all'orario di inizio della prestazione gia' comunicata.5. La mancata comunicazione delle variazione viene sanzionata con la medesima sanzione prevista per la mancata comunicazione?Ogni variazione e/o modifica che comporta una violazione dell'obbligo di comunicare entro 60 minuti dall'inizio della prestazione il nome, il luogo e il tempo di impiego del lavoratore si risolve in una mancata comunicazione di cui all'articolo 49, comma 3, penultimo periodo, del decreto legislativo n. 81 del 2015 e da' luogo, pertanto, all'applicazione della relativa sanzione.6. Nelle ipotesi in cui non siano state effettuate ne' la dichiarazione di inizio di attivita' da parte del committente nei confronti dell'INPS ne' la comunicazione alla sede territoriale competente dell'Ispettorato nazionale del lavoro si procede esclusivamente con il provvedimento di maxi sanzione per lavoro “nero” oppure occorre contestare anche la mancata comunicazione?Si procede esclusivamente con la contestazione della maxi sanzione per lavoro nero in quanto la mancata comunicazione risulta assorbita dalla prima.7. I soggetti che, pur in possesso di partita IVA non sono imprenditori (P.A., ambasciate, partiti, associazioni sindacali, ONLUS ecc.) devono effettuare la comunicazione alla DTL competente per territorio?No. I soggetti indicati e gli altri soggetti che non rientrano nella nozione di imprenditore o professionista non sono tenuti ad effettuare la comunicazione all'Ispettorato nazionale del lavoro, ma provvedere esclusivamente alla dichiarazione di inizio di attivita' nei confronti dell'INPS.8. La comunicazione puo' essere effettuata da un consulente del lavoro o altro professionista abilitato per conto dell'impresa?Si. I consulenti del lavoro e gli altri professionisti abilitati ai sensi della L. n. 12/1979 possono effettuare le comunicazioni in questione per conto dell'impresa ferma restando, come richiesto dalla circ. n. 1/2016 dell'Ispettorato nazionale del lavoro, l'indicazione anche nell'oggetto della e-mail del codice fiscale e della ragione sociale dell'impresa utilizzatrice dei voucher.9) Ogni comunicazione deve riguardare un singolo lavoratore al massimo? No, le comunicazioni possono riguardare cumulativamente anche una pluralita' di lavoratori, purche' riferite allo stesso committente e purche' i dati riferiti a ciascun lavoratore siano dettagliatamente ed analiticamente esposti. 10) Qual e' la sede competente dell'Ispettorato dove inviare la comunicazione? È quella individuata in base al luogo di svolgimento della prestazione. Se viene effettuata una comunicazione presso una sede diversa il committente potra' comunque comprovare l'adempimento dell'obbligo.Leggi la comunicazione del ministero