TRASFERTISTI, I REQUISITI PER OTTENERE LE AGEVOLAZIONI FISCALI
NEWS PUBBLICATA IL: 14/12/2016
Le agevolazioni fiscali per i trasfertisti sono fruibili a patto che si rispettino tre condizioni. Nel contratto o nella lettera di assunzione non deve essere indicata la sede di lavoro; l'attivita' lavorativa deve richiedere la continua mobilita' del dipendente e l'indennita' di trasfertista o la maggiorazione di retribuzione deve essere corrisposta in modo continuativo, a prescindere dalla trasferta.La contemporaneita' di questi requisiti trova conferma nella legge 225/2016 di conversione del decreto fiscale, a differenza di quanto affermato in precedenza dalla giurisprudenza. La Corte di Cassazione, infatti, con la sentenza n.396 del 13 gennaio 2012, aveva sostenuto che era sufficiente dimostrare la continua mobilita' del lavoratore anche nei casi in cui veniva indicata la sede di lavoro nel contratto o nella lettera di assunzione o non c'era continuativita' delle erogazioni.L'approfondimento della Fondazione Studi, ripreso dal Sole24Ore, si sofferma sui tre requisiti, frutto di una norma di interpretazione autentica, precisando che le novita' sono sostanzialmente due. La prima riguarda la modalita' di riconoscimento della maggiorazione, in quanto la norma di interpretazione autentica riduce il campo di applicazione passando da una modalita' libera (fissa o variabile), ad una modalita' piu' rigida (solo fissa senza distinguere se il dipendente si e' effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si e' svolta). La seconda novita', invece, sta nel fatto che la norma impone che i tre requisiti siano coesistenti. In mancanza di uno di questi si dovrebbe riconoscere il trattamento previsto per la trasferta dal comma 5, articolo 51 del Dpr 917/1986. Secondo gli esperti, pero', il datore di lavoro deve applicare anche le condizioni stabilite dal comma 5 affinche' si possa godere del regime agevolato fiscale e contributivo, altrimenti si dovranno versare oneri previdenziali e assicurativi aggiuntivi. Quando, ad esempio, il lavoratore e' impiegato in luoghi diversi ma tutti all'interno dello stesso Comune non si puo' piu' parlare di trasferta o di trasfertista e non si puo' neanche beneficiare delle fasce di esenzione nella misura del 50%, che venivano riconosciute ai trafertisti.